Scaricare un modello di contratto di locazione da internet richiede cinque minuti. Compilarlo bene, in modo che regga davvero se qualcosa va storto, è un'altra storia. Molti proprietari arrivano alla firma con un file trovato online, cambiano nome, indirizzo e canone, e archiviano il documento convinti di essere a posto. Poi succede l'imprevisto, l'inquilino smette di pagare, subaffitta una stanza senza dirlo, tiene un cane nonostante nessuno lo avesse mai discusso, e a quel punto ci si accorge che il modello generico non prevedeva nulla su quel caso specifico.
Il problema non è quasi mai la forma del contratto in sé. È il contenuto: le clausole che mancano, quelle scritte in modo troppo vago, quelle copiate da un altro contesto senza adattarle all'immobile reale. In questa guida non parliamo di durata, rinnovo o registrazione, argomenti che abbiamo già trattato in dettaglio nella nostra guida al contratto di affitto 4+4. Qui ci concentriamo su un aspetto diverso e altrettanto decisivo: come costruire, clausola per clausola, un contratto che riduce concretamente il rischio di contenziosi.
In breve
- La clausola risolutiva espressa (art. 1456 c.c.) permette di risolvere il contratto senza attendere una causa ordinaria, se l'inadempimento specifico è previsto per iscritto.
- Il subaffitto richiede sempre il consenso scritto del locatore (art. 1594 c.c.): meglio disciplinarlo con una clausola dedicata, non lasciarlo sottinteso.
- Le spese accessorie vanno indicate in modo analitico, distinguendo ciò che è incluso nel canone da ciò che viene rendicontato a parte.
- Un contratto "fai da te" mal calibrato sull'immobile specifico è tra le cause più frequenti di contestazioni evitabili a fine locazione.
Le clausole essenziali che un contratto di locazione non può omettere
Un contratto di locazione solido non si misura dal numero di pagine, ma dalla presenza di clausole precise su ogni aspetto che potrebbe generare disaccordo: identificazione delle parti e dell'immobile, canone e modalità di pagamento, cauzione, uso consentito, ripartizione delle spese e regole per la fine del rapporto. Ognuna di queste voci, se lasciata generica, diventa terreno fertile per una discussione futura.
Partiamo dalle basi, quelle che spesso vengono trattate con superficialità proprio perché sembrano scontate. L'identificazione delle parti deve riportare dati anagrafici completi, codice fiscale, residenza e, se il proprietario non è persona fisica, anche i dati della società o dell'ente proprietario. L'identificazione dell'immobile deve includere indirizzo completo, dati catastali, eventuali pertinenze (cantina, garage, posto auto) e lo stato di conservazione degli impianti al momento della consegna.
Perché insistere così tanto su dettagli che sembrano puramente burocratici? Perché è proprio lì che nascono le prime contestazioni. Un contratto che non specifica se il garage è incluso nel canone o va pagato separatamente apre la strada a una discussione che si poteva evitare con una riga in più. Lo stesso vale per gli impianti: se non risulta scritto da nessuna parte che la caldaia era già datata al momento della consegna, il proprietario rischia di dover dimostrare in seguito che quel guasto non dipende da un difetto originario mai dichiarato.
La cauzione merita un accenno qui, anche se l'argomento è già stato approfondito altrove: il contratto deve indicare l'importo esatto versato, le modalità di versamento (bonifico, assegno, contanti con ricevuta) e un richiamo alle condizioni di restituzione. Per i dettagli su importi massimi, interessi legali e tempi di rimborso, la lettura di riferimento resta la nostra guida su cauzione affitto: quanto si paga e quando si ha diritto al rimborso.
Un'ultima clausola spesso trascurata è quella sul foro competente, cioè il tribunale territorialmente competente in caso di controversia. Non è un dettaglio da manuale universitario: individuarlo chiaramente nel contratto evita discussioni procedurali che, in caso di causa, allungano ulteriormente tempi già di per sé non brevi.
Clausola risolutiva espressa: come e perché inserirla
La clausola risolutiva espressa, prevista dall'art. 1456 del codice civile, consente al locatore di risolvere il contratto in automatico al verificarsi di un inadempimento specifico indicato per iscritto, come il mancato pagamento di due mensilità, senza dover attendere una pronuncia del giudice sulla gravità dell'inadempimento stesso.
Cosa cambia, in pratica, rispetto a un contratto che non la prevede? Senza questa clausola, il proprietario che vuole risolvere il contratto per morosità deve comunque rivolgersi al giudice, che valuterà caso per caso se l'inadempimento è abbastanza grave da giustificare la risoluzione. Con la clausola risolutiva espressa, se l'evento previsto si verifica, davvero, punto per punto come scritto nel contratto, la risoluzione opera automaticamente. Questo non significa che basti dichiararla verbalmente: l'attivazione va comunque comunicata formalmente alla controparte, tipicamente con raccomandata o PEC, indicando l'inadempimento specifico che l'ha determinata.
Come si scrive una clausola risolutiva espressa che regga davvero? Il punto chiave è la specificità. Una formula generica del tipo "il proprietario può risolvere il contratto in caso di inadempimento" non ha lo stesso valore di una clausola che indica esattamente quale inadempimento fa scattare la risoluzione automatica. Ecco un esempio di formulazione tipica, da adattare al caso concreto:
"Il mancato pagamento di due mensilità del canone, anche non consecutive, entro il termine pattuito costituisce inadempimento grave ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c. In tal caso il locatore potrà dichiarare risolto il contratto mediante comunicazione scritta inviata al conduttore con raccomandata A/R o posta elettronica certificata."
Vale la pena chiedersi: quali inadempimenti conviene inserire, oltre alla morosità? Dipende dal contratto specifico, ma tra i casi più utilizzati nella prassi ci sono il subaffitto non autorizzato, l'uso dell'immobile per finalità diverse da quella pattuita e la mancata stipula di un'assicurazione richiesta espressamente dal proprietario. In ogni caso, l'elenco deve restare specifico: più la clausola è generica, meno è difendibile davanti a un giudice se l'inquilino la contesta.
Un errore che vediamo ripetersi spesso è inserire la clausola risolutiva espressa ma poi, al momento dell'inadempimento, gestire la comunicazione in modo informale, magari con un messaggio o una telefonata. Anche se il contratto la prevede, l'attivazione va sempre formalizzata per iscritto, con data certa di invio e di ricezione. Una clausola perfetta sulla carta, ma attivata male nella pratica, perde gran parte della sua efficacia.
Clausola su subaffitto e cessione del contratto
Il subaffitto, totale o parziale, richiede sempre il consenso scritto del locatore secondo l'art. 1594 del codice civile, ma un contratto che non affronta esplicitamente l'argomento lascia spazio a interpretazioni divergenti tra le parti. Se il contratto tace, l'inquilino potrebbe ritenere di avere margine di manovra che in realtà non ha, e il proprietario si troverebbe a scoprire un subaffitto già in corso senza aver mai dato un'autorizzazione formale.
Perché non basta affidarsi alla norma generale e conviene sempre scriverla nel contratto? Perché una clausola dedicata chiarisce non solo se il subaffitto è vietato o consentito, ma anche in che modo va richiesta l'autorizzazione, con quali tempi il proprietario deve rispondere e cosa succede se il subaffitto avviene senza consenso. Lasciare la questione al solo rinvio generico al codice civile significa affidarsi a un'interpretazione che, in caso di contestazione, richiede comunque tempo e un intervento esterno per essere chiarita.
Ci sono due strade possibili, ed entrambe vanno bene se scritte con chiarezza. La prima è il divieto assoluto di subaffitto, formulazione più rigida ma anche più semplice da far rispettare: qualunque subaffitto, anche parziale, costituisce inadempimento contrattuale. La seconda è l'ammissione condizionata, che consente il subaffitto solo previa richiesta scritta e autorizzazione espressa del proprietario, magari con un termine di risposta di 15 o 30 giorni.
Cosa succede se un inquilino subaffitta senza autorizzazione, in presenza di una clausola che lo vietava espressamente? In questo caso il proprietario ha basi solide per contestare l'inadempimento, ed è proprio qui che una clausola risolutiva espressa collegata al divieto di subaffitto (vista nel paragrafo precedente) diventa uno strumento efficace: permette di agire senza dover prima dimostrare, in giudizio, la gravità dell'inadempimento.
Vale la pena distinguere anche il subaffitto dalla cessione del contratto, due situazioni che vengono spesso confuse ma che producono effetti diversi. Nel subaffitto l'inquilino originario resta parte del contratto e risponde comunque nei confronti del proprietario, mentre nella cessione l'inquilino esce del tutto dal rapporto e viene sostituito da un nuovo conduttore. Anche la cessione, per essere valida, richiede il consenso scritto del locatore, e conviene disciplinarla con una clausola specifica accanto a quella sul subaffitto, per evitare che le due situazioni vengano confuse al momento in cui si presentano davvero.
Clausola su spese accessorie: cosa specificare per evitare contestazioni
Le spese accessorie, condominiali, riscaldamento centralizzato, servizi comuni, vanno indicate in modo analitico nel contratto, specificando con precisione cosa è incluso nel canone mensile e cosa viene invece rimborsato a parte su base di rendiconto documentato. È probabilmente la voce più sottovalutata in fase di redazione, e allo stesso tempo una delle più litigiose a distanza di mesi.
Perché genera così tante contestazioni? Perché molti contratti si limitano a una formula generica tipo "le spese condominiali sono a carico del conduttore", senza specificare se si tratta di spese ordinarie o straordinarie, senza indicare la periodicità del rendiconto e senza chiarire cosa succede se il conduttore contesta un importo. A fine anno, quando arriva il consuntivo condominiale, la genericità della clausola si trasforma in una discussione concreta su chi deve cosa.
Cosa conviene specificare, davvero, per evitare questo tipo di problema? Prima di tutto, l'elenco preciso delle voci comprese nel canone (se ce ne sono) e di quelle escluse. Poi, la cadenza con cui il proprietario presenta il rendiconto delle spese, mensile, trimestrale o annuale che sia, e le modalità con cui l'inquilino può richiedere di visionare la documentazione di supporto (fatture, verbali condominiali, bollette). Infine, un termine ragionevole entro cui l'inquilino deve versare l'eventuale conguaglio dovuto.
Un punto che spesso viene trascurato riguarda il riscaldamento centralizzato, quando presente. Se il canone non lo include, conviene specificare come viene ripartito il costo tra gli inquilini dello stabile (in base ai millesimi, ai consumi rilevati da contabilizzatori, o altro criterio deciso dall'assemblea condominiale) e in che momento dell'anno arriva la richiesta di conguaglio, tipicamente dopo la chiusura dell'esercizio condominiale.
Facciamo un esempio concreto. Un proprietario affitta un appartamento con riscaldamento centralizzato, canone di 800 euro mensili "spese condominiali escluse". A fine anno arriva un conguaglio di 400 euro per il riscaldamento, e l'inquilino si rifiuta di pagarlo perché nel contratto non era mai stato specificato l'importo indicativo previsto né la modalità di calcolo. Con una clausola più dettagliata, che indicasse fin dall'inizio un acconto mensile stimato e i criteri di conguaglio a fine anno, la sorpresa (e la discussione) si sarebbe potuta evitare quasi del tutto.
Clausole su animali domestici, uso commerciale e destinazione dell'immobile
La destinazione d'uso dell'immobile va sempre indicata espressamente nel contratto, specificando se si tratta di uso abitativo esclusivo o se sono ammessi anche usi diversi, e va accompagnata da clausole chiare su animali domestici e attività professionali eventualmente svolte all'interno dell'unità immobiliare. Sono tre aspetti diversi, ma condividono lo stesso problema: se il contratto tace, ognuna delle due parti tende a interpretare la situazione a proprio favore.
Partiamo dagli animali domestici, tema che genera più discussioni di quanto si pensi. Il contratto può vietarli espressamente, ammetterli senza condizioni particolari, oppure ammetterli con alcune limitazioni (numero massimo, taglia, obbligo di comunicazione preventiva). Qualunque sia la scelta, va scritta chiaramente: un contratto che tace sul punto lascia il proprietario nella posizione debole di dover contestare a posteriori una situazione che l'inquilino riteneva già legittima.
Sulla destinazione d'uso, il punto centrale è vincolare l'immobile all'utilizzo pattuito, tipicamente residenziale, ed escludere espressamente usi diversi senza autorizzazione scritta. Perché è così importante? Perché un uso improprio, come lo svolgimento di un'attività commerciale non dichiarata all'interno di un appartamento affittato a uso abitativo, può creare problemi con il condominio, con le coperture assicurative dell'immobile e, in alcuni casi, con le stesse autorizzazioni comunali necessarie per quel tipo di attività.
C'è poi il caso, sempre più frequente, degli affitti brevi gestiti dall'inquilino tramite piattaforme online, senza che il proprietario ne sia a conoscenza. Se il contratto vieta espressamente la sublocazione turistica o l'uso dell'immobile per finalità diverse da quella abitativa continuativa, il proprietario ha una base contrattuale solida per contestare questo tipo di comportamento, che altrimenti rischia di scoprire solo per caso, magari tramite il condominio o i vicini di casa.
Una domanda che molti proprietari si pongono a questo punto: conviene essere restrittivi su tutto, vietando animali, uso professionale e qualunque variazione, oppure lasciare margini di flessibilità? Non esiste una risposta valida in assoluto. Dipende dal tipo di immobile, dalla zona e dal profilo di inquilino che si vuole attrarre. Quello che conta davvero, in entrambi i casi, è che la scelta sia scritta con chiarezza, non lasciata a un'interpretazione implicita che nessuna delle due parti ha mai davvero condiviso.
Clausole facoltative utili: manutenzione straordinaria, modifiche all'immobile, preavviso per le visite
Oltre alle clausole essenziali, esistono clausole facoltative che non sono richieste dalla legge ma che riducono in modo concreto il rischio di discussioni future, in particolare su manutenzione straordinaria, modifiche all'immobile e preavviso per le visite del proprietario durante il rapporto di locazione.
Sulla manutenzione straordinaria, il punto da chiarire riguarda i tempi di intervento del proprietario in caso di guasti rilevanti (impianti, infissi, strutture) e le modalità con cui l'inquilino deve segnalarli. Una clausola utile stabilisce un termine ragionevole entro cui il proprietario si impegna a intervenire dopo la segnalazione scritta, e specifica cosa succede se l'urgenza del guasto (per esempio un impianto idraulico che perde in modo importante) richiede un intervento immediato che l'inquilino anticipa di tasca propria. Per la ripartizione generale delle responsabilità tra ordinaria e straordinaria amministrazione, la trattazione completa si trova nella nostra guida su chi paga le riparazioni in affitto.
Sulle modifiche all'immobile, conviene inserire una clausola che vieti interventi strutturali o modifiche permanenti senza autorizzazione scritta del proprietario, distinguendole da piccoli interventi reversibili (come appendere quadri o installare mensole leggere) che restano nella normale disponibilità dell'inquilino. Perché serve questa distinzione? Perché altrimenti si rischia di trovarsi, a fine locazione, davanti a modifiche non autorizzate, magari costose da ripristinare, senza una base contrattuale chiara su chi debba sostenerne i costi.
Il preavviso per le visite è un altro punto spesso trascurato, soprattutto quando il proprietario prevede di vendere l'immobile durante la locazione o vuole semplicemente controllarne periodicamente lo stato. Una clausola equilibrata prevede un preavviso minimo (tipicamente 24-48 ore) e limita le visite a orari ragionevoli, in modo da bilanciare il diritto del proprietario di verificare l'immobile con il diritto dell'inquilino a un godimento pieno e non disturbato dello stesso.
Infine, una clausola sui danni e sulla riconsegna finale, che descriva le modalità con cui verrà verificato lo stato dell'immobile al termine del rapporto e i criteri per distinguere l'usura normale dai danni imputabili all'inquilino. Anche questo aspetto è collegato a doppio filo alla cauzione: più la clausola sulla riconsegna è chiara fin dall'inizio, meno spazio resta per contestazioni al momento della restituzione del deposito.
Errori comuni nella redazione di un contratto "fai da te"
L'errore più frequente in un contratto redatto in autonomia è usare un modello scaricato online senza adattarlo alle caratteristiche specifiche dell'immobile e dell'accordo raggiunto tra le parti, lasciando clausole generiche proprio dove servirebbe la massima precisione. Un modello standard, per sua natura, non conosce il tuo immobile: non sa se c'è un giardino condiviso, se il riscaldamento è centralizzato, se l'inquilino ha chiesto di tenere un cane.
Il secondo errore comune riguarda proprio le spese accessorie, già visto in dettaglio: lasciarle formulate in modo vago, senza specificare importi indicativi, periodicità del rendiconto o modalità di verifica dei documenti, è una delle cause più ricorrenti di contestazioni a fine anno. Non è un dettaglio tecnico da avvocati: è la parte del contratto che più spesso finisce discussa a distanza di mesi, quando ormai il rapporto tra le parti si è già deteriorato.
Il terzo errore, forse il più costoso in termini pratici, è non prevedere una clausola risolutiva espressa, e dover quindi attendere un'intera causa ordinaria anche per inadempimenti gravi ed evidenti, come una morosità protratta per mesi. Chi affitta senza questa clausola si trova, in caso di problema serio, a dover dimostrare in giudizio la gravità dell'inadempimento prima ancora di poter risolvere formalmente il contratto, con tempi e costi che una clausola ben scritta avrebbe potuto ridurre in modo significativo.
Un quarto errore, meno discusso ma altrettanto concreto, riguarda la copia integrale di clausole trovate in modelli destinati a un contesto diverso dal proprio: clausole pensate per un contratto commerciale inserite per errore in un contratto abitativo, oppure riferimenti a normative non pertinenti al tipo di locazione effettivamente stipulata. Il risultato è un contratto internamente incoerente, che genera dubbi interpretativi proprio nel momento in cui servirebbe chiarezza.
E la garanzia aggiuntiva, quella del garante o della fideiussione? È un altro punto spesso lasciato a metà: molti contratti fai da te si limitano a scrivere "con garante" senza allegare la relativa dichiarazione di fideiussione né specificare l'estensione dell'obbligazione garantita. Per capire come strutturare correttamente questo aspetto, comprese le differenze tra garante personale e fideiussione bancaria o assicurativa, la nostra guida su fideiussione e garante per l'affitto approfondisce l'argomento nel dettaglio.
Ecco una tabella riassuntiva delle clausole principali da tenere sotto controllo, con il rischio concreto che si corre se vengono trascurate:
| Clausola | Perché è importante | Rischio se manca |
|---|---|---|
| Clausola risolutiva espressa | Permette di risolvere il contratto senza attendere una causa ordinaria per inadempimenti gravi previsti espressamente (art. 1456 c.c.) | Serve una causa civile anche per morosità gravi ed evidenti, con tempi lunghi |
| Subaffitto e cessione | Il subaffitto richiede consenso scritto del locatore (art. 1594 c.c.): una clausola dedicata chiarisce modalità e tempi | L'inquilino può ritenere lecito un subaffitto mai autorizzato, generando contestazioni |
| Spese accessorie | Specifica cosa è incluso nel canone e cosa viene rendicontato a parte, con criteri e tempistiche chiare | Contestazioni sul conguaglio a fine anno, soprattutto su riscaldamento e condominio |
| Animali domestici | Chiarisce se sono ammessi, a quali condizioni e con quali limiti | Discussioni su danni o disagi legati ad animali non regolamentati |
| Destinazione d'uso dell'immobile | Vincola l'uso pattuito ed esclude usi impropri (commerciale, sublocazione turistica) senza autorizzazione | Uso improprio scoperto solo a posteriori, con rischi condominiali e assicurativi |
| Manutenzione straordinaria | Definisce tempi e modalità di intervento del proprietario sui guasti rilevanti | Liti su chi deve intervenire e chi anticipa le spese urgenti |
| Preavviso per le visite | Regola l'accesso del proprietario durante la locazione (vendita, controlli) | Contestazioni sul godimento pieno dell'immobile da parte dell'inquilino |
| Danni e riconsegna | Definisce lo stato atteso alla riconsegna e i criteri per distinguere usura e danno | Contestazioni sulla cauzione al termine del contratto |
| Garante o fideiussione | Disciplina l'eventuale garanzia aggiuntiva richiesta, con estensione dell'obbligazione | Difficoltà concreta di recupero crediti in caso di morosità senza garanzia solida |
| Foro competente | Individua il tribunale territorialmente competente in caso di controversia | Incertezza procedurale e tempi più lunghi in caso di causa |
Quando conviene rivolgersi a un professionista per la redazione
Rivolgersi a un professionista (avvocato, agenzia immobiliare o consulente specializzato) conviene ogni volta che l'immobile o l'accordo presentano elementi non standard: più proprietari sullo stesso immobile, canone concordato con specificità territoriali, presenza di garante con fideiussione bancaria, oppure clausole particolari su uso misto abitativo e professionale.
Non è sempre necessario, va detto con chiarezza. Per una locazione semplice, un solo proprietario, un solo inquilino, uso abitativo esclusivo, un modello ben costruito e adattato con attenzione può essere sufficiente, soprattutto se il proprietario ha già esperienza in materia e conosce i punti critici visti in questa guida. Ma appena la situazione si complica anche solo un po', il costo di una consulenza professionale diventa trascurabile rispetto al rischio di un contratto mal scritto.
Quando conviene davvero non risparmiare su questo aspetto? Alcuni casi tipici: quando il canone supera una soglia che rende un eventuale contenzioso economicamente rilevante, quando l'inquilino propone modifiche significative rispetto al modello standard che il proprietario non è sicuro di saper valutare, o quando l'immobile ha una storia complessa (successioni, comproprietà, vincoli particolari) che richiede clausole su misura.
C'è anche un vantaggio meno evidente nel farsi assistere da un professionista: la capacità di individuare in anticipo clausole che, pur sembrando innocue, potrebbero rivelarsi problematiche in futuro. Un avvocato specializzato in locazioni ha visto decine di contenziosi nascere da formulazioni apparentemente banali, e sa dove mettere le mani prima che il problema si presenti davvero.
Infine, un consiglio pratico per chi decide comunque di procedere in autonomia: anche senza un professionista che redige l'intero contratto da zero, può avere senso farsi rivedere il documento finale, prima della firma, da un legale o da un consulente immobiliare. È un investimento contenuto rispetto al costo, in tempo e denaro, di risolvere una controversia nata da una clausola scritta male o, peggio, mai scritta affatto.
Domande frequenti
Quali clausole non devono mai mancare in un contratto di locazione?
Identificazione precisa delle parti e dell'immobile, importo e modalità di pagamento del canone, cauzione, destinazione d'uso, ripartizione delle spese accessorie e foro competente sono le clausole di base. A queste si aggiungono, come approfondito in questa guida, la clausola risolutiva espressa e quella sul subaffitto, spesso trascurate ma decisive in caso di problemi.
Cos'è la clausola risolutiva espressa e come funziona?
È una clausola, prevista dall'art. 1456 c.c., che consente al proprietario di risolvere il contratto in automatico se si verifica un inadempimento specifico previsto per iscritto, come il mancato pagamento di due mensilità, senza dover attendere una pronuncia del giudice sulla gravità dell'inadempimento. L'attivazione va comunque comunicata formalmente alla controparte.
Posso vietare il subaffitto nel contratto?
Sì, il proprietario può vietare espressamente il subaffitto, oppure ammetterlo solo previa autorizzazione scritta. In ogni caso, secondo l'art. 1594 c.c., il subaffitto richiede sempre il consenso scritto del locatore: una clausola dedicata evita ambiguità su modalità e tempi di richiesta.
Conviene usare un modello standard o farsi assistere da un professionista?
Per locazioni semplici, un modello ben adattato all'immobile specifico può essere sufficiente. Conviene rivolgersi a un professionista quando l'accordo presenta elementi non standard, come garante con fideiussione, canone concordato o uso misto dell'immobile, situazioni in cui una clausola generica rischia di non reggere in caso di controversia.
Conclusione
Un contratto di locazione solido non nasce da un modello scaricato e compilato in fretta, ma da un lavoro clausola per clausola che tiene conto delle caratteristiche reali dell'immobile e dell'accordo raggiunto con l'inquilino. Clausola risolutiva espressa, disciplina del subaffitto, spese accessorie dettagliate, regole su animali e destinazione d'uso: sono i punti che, se curati fin dall'inizio, riducono davvero il rischio di contenziosi futuri.
Vale la stessa regola vista in tutta questa guida: meglio investire tempo (o una consulenza professionale) nella fase di redazione, piuttosto che scoprire una clausola mancante proprio nel momento in cui servirebbe. Per gli aspetti di durata, rinnovo e registrazione del contratto, che qui non abbiamo ripreso, resta valido l'approfondimento nella nostra guida al contratto di affitto 4+4.
Chi si appresta a chiudere un nuovo contratto può completare il quadro con le altre guide collegate su cauzione, riparazioni e garanzie: insieme, questi contenuti coprono la gran parte delle situazioni che un proprietario incontra realmente nella gestione di una locazione.