Problemi Quotidiani

Chi Paga le Riparazioni in Affitto: Guida a Inquilino e Proprietario

Uno scarico che si otturra, una caldaia che non parte più: quando succede, quasi nessuno sa davvero chi debba mettere mano al portafoglio. Ecco come funziona, voce per voce.

È una sera di gennaio, fuori ci sono quattro gradi, e la caldaia smette di funzionare. Oppure è una tapparella che si blocca a metà corsa, o uno scarico del bagno che non manda più giù l'acqua. In quel momento, la domanda che si fanno sia l'inquilino che il proprietario è sempre la stessa: chi paga riparazioni casa affitto in questo caso specifico?

La risposta esiste, ed è scritta nel Codice Civile da decenni, ma nella pratica quotidiana genera più discussioni di quante se ne vorrebbero. Non perché la legge sia oscura, ma perché applicarla a un guasto concreto, in un appartamento vero, con un contratto specifico, richiede di sapere distinguere tra categorie che spesso si sovrappongono: usura normale, vetustà, negligenza, urgenza.

Questo articolo nasce per essere consultato quando il problema è già successo, non prima. Trovi la regola generale spiegata in modo semplice, poi una tabella con oltre venti casi concreti (caldaia, elettrodomestici, infissi, impianti, muffa) e infine cosa fare quando una delle due parti non rispetta la propria parte dell'accordo.

La regola generale: ordinaria (inquilino) vs straordinaria (proprietario)

La regola di base, prevista dagli articoli 1575 e 1576 del Codice Civile, è che il proprietario deve eseguire durante la locazione tutte le riparazioni necessarie all'immobile, eccettuate quelle di piccola manutenzione che restano a carico dell'inquilino. In pratica, la manutenzione straordinaria spetta al locatore, quella ordinaria e minuta al conduttore.

Detta così sembra semplice, e in effetti lo è nella maggior parte dei casi. Il problema nasce quando bisogna capire dove finisce la "piccola manutenzione" e dove inizia la riparazione vera e propria. Non esiste una lista chiusa e definitiva nella legge, ma esiste un criterio che aiuta a orientarsi in quasi ogni situazione concreta.

L'articolo 1609 del Codice Civile fornisce il criterio decisivo: sono piccole riparazioni quelle dipendenti da deterioramenti prodotti dall'uso, mentre restano a carico del proprietario i guasti dovuti a vetustà (il normale invecchiamento dei materiali nel tempo) o a caso fortuito, cioè eventi imprevedibili e non imputabili a nessuno. Questo criterio, se applicato con buon senso, risolve la maggior parte delle situazioni dubbie.

Facciamo un esempio semplice prima di entrare nel dettaglio della tabella. Una guarnizione del rubinetto che si consuma dopo anni di utilizzo normale è piccola manutenzione: la sostituisce e la paga l'inquilino, perché è un deterioramento fisiologico dovuto all'uso quotidiano. Una tubatura che si rompe perché ormai vecchia di trent'anni, invece, è vetustà: la ripara e la paga il proprietario, perché non dipende da come l'inquilino ha usato l'impianto.

C'è poi una terza categoria, che la legge non nomina esplicitamente ma che nella pratica conta più di tutte le altre messe insieme: i danni causati da negligenza o uso improprio. Un infisso rotto perché l'inquilino ci ha sbattuto contro un mobile durante un trasloco non è né ordinaria né straordinaria manutenzione: è un danno, e lo paga sempre chi lo ha causato, indipendentemente da come verrebbe classificato in condizioni normali. Questo principio vale come chiave di lettura per tutta la tabella che segue, quindi conviene tenerlo bene a mente.

Chi vuole evitare fraintendimenti fin dall'inizio del rapporto dovrebbe verificare come questi aspetti sono regolati nel proprio contratto di locazione: molte clausole aggiuntive, in un contratto di affitto 4+4, specificano soglie di importo o elenchi più dettagliati rispetto alla legge, ed è bene conoscerle prima che si presenti il primo guasto.

Tabella pratica: chi paga cosa, caso per caso

Ecco la tabella che risolve la maggior parte delle discussioni quotidiane tra inquilino e proprietario: oltre venti casi concreti, con l'indicazione di chi paga normalmente e le eccezioni più frequenti da conoscere. È pensata per essere consultata al bisogno, voce per voce, senza dover rileggere l'intero articolo ogni volta.

Elemento / guastoA carico diNote
Caldaia che perde acqua per guarnizioni usurateInquilino (piccola manutenzione)Se la perdita dipende da un componente di uso ordinario (valvola, guarnizione), rientra nella piccola manutenzione
Caldaia che smette di funzionare per usura del bruciatore o della scheda elettronicaProprietarioGuasto strutturale dovuto a vetustà dell'apparecchio, non a comportamenti dell'inquilino
Manutenzione ordinaria annuale della caldaia (bollino blu)Solitamente inquilino, salvo diversa clausola contrattualeVa verificato nel contratto: spesso a carico di chi ha l'obbligo di legge sull'immobile abitato
Scaldabagno che non scalda più per rottura della resistenzaProprietario, salvo danno da uso improprioLa resistenza si consuma nel tempo per vetustà, non per comportamento dell'inquilino
Elettrodomestici forniti con la casa (lavatrice, forno, frigorifero) rotti per usuraProprietarioSe l'elettrodomestico fa parte della dotazione dell'immobile, la sua sostituzione per fine vita utile spetta al locatore
Elettrodomestici forniti con la casa rotti per uso scorrettoInquilinoDanno causato da negligenza, indipendentemente dalla natura dell'elettrodomestico
Infissi e serramenti danneggiati da normale invecchiamento (legno che si deforma, guarnizioni secche)ProprietarioRientra nella vetustà dei materiali
Infissi rotti per urto, trasloco o uso improprioInquilinoDanno diretto causato dall'occupante, va risarcito
Tapparelle che si bloccano per usura della cinghia o del rulloInquilino (piccola manutenzione)Componente soggetto a consumo ordinario nel tempo
Tapparelle rotte per movimento forzato o urtoInquilinoDanno da comportamento, non da normale usura
Impianto idraulico: tubature che perdono per vetustàProprietarioLe tubature datate rientrano nella manutenzione straordinaria
Impianto idraulico: scarichi otturati per uso normale (calcare, depositi)Inquilino (piccola manutenzione)Interventi di sturamento ordinari e poco costosi
Scarichi otturati per uso improprio (oggetti gettati nel WC, oli nel lavandino)InquilinoDanno causato da comportamento negligente, sempre a carico di chi lo genera
Impianto elettrico non a norma o guasto per vetustà dell'impiantoProprietarioObbligo di adeguamento e manutenzione strutturale dell'impianto
Impianto elettrico: sostituzione di lampadine, piccoli fusibili, interruttori di uso quotidianoInquilino (piccola manutenzione)Componenti di consumo ordinario
Citofono che non funziona per guasto elettronico internoProprietarioParte dell'impianto comune o dell'unità, soggetta a manutenzione straordinaria
Cancello automatico condominiale con motore guasto per usuraProprietario (o condominio, se parte comune)Verificare se rientra nelle spese condominiali ordinarie o straordinarie
Muffa da infiltrazione strutturale (tetto, facciata, guaine)ProprietarioIl problema dipende dallo stato dell'immobile, non dall'uso dell'inquilino
Muffa da scarsa areazione o comportamento dell'inquilinoInquilinoSe la muffa dipende da mancata ventilazione o asciugatura del bucato in ambienti chiusi, la responsabilità è di chi abita l'immobile
Tinteggiatura delle pareti per normale usura nel tempoProprietario, salvo diversa pattuizione alla riconsegnaDa distinguere dal deposito cauzionale, che copre solo danni ulteriori rispetto al normale degrado
Guarnizioni dei rubinetti da sostituire per consumoInquilino (piccola manutenzione)Intervento tipico, economico, di manutenzione ordinaria
Sifoni e piccoli componenti dei sanitari usuratiInquilino (piccola manutenzione)Componenti soggetti a consumo per l'uso quotidiano
Caldaia o impianto danneggiati da eventi eccezionali (allagamento, fulmine)ProprietarioRientra nel caso fortuito, non imputabile a nessuna delle parti

Questa tabella copre la maggior parte dei casi che si presentano in un appartamento normale, ma non esaurisce ogni possibile variante. Nei casi dubbi, il criterio guida resta sempre lo stesso: chi ha causato il danno con il proprio comportamento lo paga, indipendentemente dalla natura ordinaria o straordinaria dell'elemento coinvolto.

Caldaia e impianto di riscaldamento

La caldaia è probabilmente la fonte di litigi più frequente tra inquilino e proprietario, perché unisce un costo di riparazione non trascurabile a un'urgenza reale, specialmente d'inverno. La regola generale distingue tra guasti da usura ordinaria dei piccoli componenti, a carico dell'inquilino, e guasti strutturali dell'apparecchio dovuti a vetustà, a carico del proprietario.

Facciamo un esempio concreto, perché aiuta più di mille spiegazioni teoriche. A gennaio, con temperature sotto lo zero, la caldaia di un appartamento smette improvvisamente di accendersi. Il tecnico chiamato d'urgenza diagnostica la rottura della scheda elettronica, un componente costoso e legato all'età dell'apparecchio, non a comportamenti dell'inquilino. In una situazione del genere, aspettare che il proprietario organizzi tutto con calma non è ragionevole: senza riscaldamento in pieno inverno, l'immobile diventa di fatto inabitabile.

L'inquilino, dopo aver avvisato per iscritto il proprietario e senza ricevere una risposta tempestiva, decide di far intervenire un tecnico a proprie spese, conservando fattura e diagnosi del guasto. Questo comportamento è legittimo: davanti a un guasto urgente che compromette l'abitabilità, il conduttore può provvedere direttamente e chiedere poi il rimborso delle spese necessarie e documentate, a patto di aver comunicato formalmente il problema prima di agire. Il proprietario, ricevuta la richiesta di rimborso con fattura allegata, è tenuto a restituire la somma anticipata, trattandosi di un intervento che gli competeva per legge.

Diverso il discorso per la manutenzione ordinaria annuale della caldaia, quella richiesta per legge ai fini della sicurezza e del corretto funzionamento (il cosiddetto controllo con bollino blu). Qui la prassi più diffusa, ma non sempre obbligatoria per legge, la attribuisce all'inquilino, proprio perché è lui a utilizzare quotidianamente l'impianto e a beneficiare del suo corretto funzionamento. Conviene però verificare sempre cosa dice il contratto specifico, perché su questo punto le clausole personalizzate sono frequenti e possono spostare l'onere sull'altra parte.

Elettrodomestici e infissi

Gli elettrodomestici forniti insieme alla casa, come lavatrice, forno o frigorifero, seguono una logica simile a quella della caldaia: se si rompono per fine vita utile o per un difetto strutturale, la sostituzione spetta al proprietario, perché fanno parte della dotazione dell'immobile locato. Se invece si rompono per un uso scorretto o negligente, il costo ricade sull'inquilino.

Come si distingue in pratica un caso dall'altro? Basta guardare la causa tecnica del guasto, non la sua gravità economica. Una lavatrice che smette di centrifugare dopo otto anni di onesto servizio, senza segni di abuso, è semplicemente arrivata a fine vita: paga il proprietario. Una lavatrice che si guasta perché sovraccaricata sistematicamente oltre la capacità dichiarata, o perché usata con detersivi non idonei che hanno rovinato le guarnizioni, rientra invece nella responsabilità dell'inquilino.

Sugli infissi il criterio è lo stesso, ma qui gli esempi pratici aiutano più della teoria. Un serramento in legno che, dopo quindici anni, si deforma leggermente per l'umidità stagionale e non chiude più perfettamente è un caso di normale usura dei materiali nel tempo: la riparazione o la sostituzione spettano al proprietario. Un infisso danneggiato perché durante un trasloco un mobile lo ha urtato con forza, scheggiando il telaio o rompendo il vetro, è invece un danno causato dall'inquilino, che deve farsi carico della riparazione, indipendentemente dall'età del serramento.

Le tapparelle meritano una menzione a parte perché generano equivoci ricorrenti. La cinghia che si consuma con l'uso quotidiano, il rullo che si inceppa per il tempo trascorso: sono piccola manutenzione, a carico dell'inquilino, proprio perché si tratta di componenti di consumo relativamente economici da sostituire. Se invece la tapparella si rompe perché qualcuno ha forzato la manovella oltre il limite meccanico, il danno è chiaramente imputabile a chi lo ha causato.

Impianto idraulico ed elettrico

L'impianto idraulico e quello elettrico sono, insieme alla caldaia, la fonte più frequente di guasti urgenti in un appartamento in affitto. La distinzione fondamentale resta quella tra vetustà dell'impianto, a carico del proprietario, e piccola manutenzione o uso improprio, a carico dell'inquilino.

Una tubatura che perde perché ormai vecchia di decenni, magari in un edificio costruito negli anni Settanta con impianti mai rifatti, rientra nella manutenzione straordinaria: la riparazione strutturale spetta al proprietario, anche se il guasto si manifesta durante il periodo di locazione. Uno scarico che si intasa perché nel tempo si accumulano depositi di calcare o residui di sapone, invece, è un intervento di piccola manutenzione tipico, spesso risolvibile con uno sturalavandini o l'intervento di un idraulico per una cifra contenuta: paga l'inquilino.

Le cose cambiano radicalmente quando l'otturazione dipende da un comportamento scorretto, e qui vale la pena essere molto chiari perché è uno degli errori più comuni tra inquilini. Gettare oggetti solidi nel WC, versare oli esausti nel lavandino della cucina, accumulare rifiuti negli scarichi: tutto questo produce un'otturazione che non ha nulla a che fare con l'uso normale dell'immobile, e il costo dell'intervento, spesso più elevato di una semplice pulizia ordinaria, resta interamente a carico di chi ha causato il problema. Non conta se lo scarico in sé sia vecchio o nuovo: conta la causa specifica del guasto.

Sull'impianto elettrico, la manutenzione ordinaria include sostituzione di lampadine, piccoli fusibili e interruttori di uso quotidiano, tutti a carico dell'inquilino. La messa a norma dell'impianto, l'adeguamento a nuove disposizioni di sicurezza o la riparazione di un cortocircuito dovuto a cablaggi datati e deteriorati restano invece obbligazioni del proprietario, perché riguardano la sicurezza strutturale dell'immobile nel suo complesso.

Muffa e umidità

La muffa è probabilmente il caso più difficile da inquadrare, perché la stessa macchia scura sul muro può avere due cause completamente diverse, con conseguenze opposte su chi debba pagare. La regola pratica è verificare l'origine del problema: se dipende da infiltrazioni strutturali (tetto, facciata, guaine impermeabilizzanti deteriorate), paga il proprietario; se dipende da scarsa areazione degli ambienti, paga l'inquilino.

Come si distingue in concreto? La muffa da infiltrazione strutturale tende a comparire in punti specifici legati alla struttura dell'edificio: attorno alle finestre nei piani alti, sui soffitti sotto terrazzi non impermeabilizzati correttamente, lungo pareti confinanti con l'esterno in edifici con isolamento insufficiente. Spesso è accompagnata da segni di umidità visibile anche negli spazi comuni o negli appartamenti adiacenti, un dettaglio che aiuta a confermare l'origine strutturale del problema.

La muffa da scarsa areazione, invece, compare tipicamente negli angoli poco ventilati, dietro gli armadi addossati alle pareti esterne, nei bagni senza finestra utilizzati senza mai accendere l'aspiratore, o in ambienti dove il bucato viene fatto asciugare sistematicamente in stanze chiuse senza mai aprire le finestre. In questi casi, per quanto la macchia possa sembrare identica a occhio nudo, la causa è comportamentale, e il costo della bonifica ricade sull'inquilino.

Non è un caso raro trovarsi in mezzo a una discussione dove nessuna delle due parti vuole ammettere la propria responsabilità. Qui l'unico modo per risolvere la questione senza litigi infiniti è affidarsi a un tecnico indipendente, un perito o un termotecnico, che possa accertare con una relazione scritta l'origine dell'umidità: da infiltrazione (quindi da vetustà o difetto strutturale) o da condensa interna dovuta a comportamento abitativo. Il costo della perizia, di solito, conviene anticiparlo di comune accordo, salvo poi ripartirlo in base all'esito dell'accertamento.

Guasti urgenti: tempi di intervento e responsabilità

Un guasto è considerato urgente quando compromette l'abitabilità dell'immobile, come la mancanza di riscaldamento in pieno inverno o una perdita d'acqua rilevante, e in questi casi va segnalato subito e per iscritto al proprietario, che deve intervenire in tempi ragionevoli. Non esiste un numero fisso di ore o giorni previsto dalla legge in modo rigido, ma la ragionevolezza va valutata in base alla gravità concreta del problema.

Cosa significa in pratica "tempi ragionevoli"? Un riscaldamento assente a gennaio richiede un intervento nel giro di uno o due giorni al massimo, perché ogni giorno di attesa aggiuntivo aggrava un disagio già serio. Una perdita d'acqua che rischia di allagare l'appartamento sottostante non ammette attese di alcun tipo: va gestita nel giro di ore, non di giorni. Una tapparella bloccata a metà o un rubinetto che gocciola leggermente, per quanto fastidiosi, non rientrano nella categoria dell'urgenza vera e propria, e possono attendere qualche giorno in più senza conseguenze gravi.

La segnalazione scritta non è un formalismo burocratico: è la prova che serve, in caso di controversia successiva, per dimostrare quando il proprietario è stato informato e quanto tempo ha impiegato a intervenire. Un messaggio WhatsApp con foto del guasto, seguito da una email di conferma, basta e avanza nella maggior parte dei casi. Non serve necessariamente una raccomandata per ogni piccolo problema, ma per i guasti più seri conviene comunque avere una traccia scritta più formale.

Vale la pena chiedersi: cosa succede se l'inquilino, davanti a un'emergenza reale, non riesce a raggiungere il proprietario nell'immediato? La legge, attraverso il principio del caso urgente, permette al conduttore di intervenire direttamente quando il ritardo rischierebbe di aggravare il danno, avvertendo il proprietario il prima possibile e conservando tutta la documentazione della spesa sostenuta. Questo vale tipicamente per idraulici ed elettricisti chiamati fuori orario per perdite gravi o cortocircuiti pericolosi, non per problemi che possono aspettare qualche giorno senza rischi concreti.

Un errore che si vede spesso: l'inquilino che chiama il primo tecnico disponibile senza informare nessuno, spende una cifra elevata, e solo dopo chiede il rimborso al proprietario. Se manca la comunicazione preventiva, anche scritta e sintetica, il proprietario può legittimamente contestare la spesa, specialmente se ritiene che l'importo pagato sia superiore a quanto avrebbe speso lui stesso rivolgendosi a un tecnico di fiducia. Comunicare prima, anche solo con un messaggio rapido, protegge entrambe le parti da questo genere di conflitto.

Cosa fare se il proprietario non interviene

Se il proprietario non interviene davanti a un guasto urgente segnalato per iscritto, il primo passo concreto è inviare un secondo sollecito formale, questa volta tramite raccomandata A/R o PEC, fissando un termine preciso entro cui attendersi l'intervento. Questo passaggio serve a rafforzare la posizione dell'inquilino nel caso in cui la questione debba poi essere portata davanti a un giudice.

Nella nostra esperienza, molti proprietari che ignorano una prima segnalazione informale reagiscono diversamente davanti a una comunicazione più formale, perché capiscono che l'inquilino sta documentando tutto con attenzione. Non è detto che serva arrivare fino in fondo alla via legale: spesso basta alzare il livello di formalità della richiesta per ottenere una risposta concreta.

Se anche dopo il secondo sollecito il proprietario resta inerte, l'inquilino può, come già visto, provvedere direttamente alla riparazione urgente e documentata, chiedendo poi il rimborso delle spese sostenute. In alternativa, se il problema compromette seriamente l'abitabilità e si protrae nel tempo, esiste anche la possibilità di chiedere una riduzione del canone proporzionata al disagio subito, o in casi estremi di rivolgersi al giudice per ottenere un provvedimento che obblighi il proprietario a intervenire.

Va detto con chiarezza, però: la strada giudiziale resta l'ultima opzione, da percorrere solo quando il dialogo e i solleciti scritti non hanno prodotto alcun risultato. Nella maggior parte dei casi concreti, un proprietario riceve la segnalazione, valuta i costi, e organizza l'intervento entro pochi giorni, magari con qualche lamentela sui tempi ma senza arrivare mai a un vero conflitto formale.

Un consiglio pratico che vale la pena seguire sempre: prima di procedere autonomamente, l'inquilino dovrebbe raccogliere almeno due preventivi da tecnici diversi, per dimostrare che la cifra spesa era in linea con i prezzi di mercato e non frutto di una scelta affrettata o poco conveniente. Questo dettaglio, apparentemente minore, fa spesso la differenza quando arriva il momento di chiedere il rimborso.

Cosa fare se l'inquilino non segnala il guasto in tempo

Il rovescio della medaglia riguarda l'inquilino che si accorge di un problema, magari una piccola perdita o un'infiltrazione iniziale, e decide di non segnalarla, sperando che si risolva da sola o per evitare di disturbare il proprietario. Questo comportamento, apparentemente innocuo, può trasformarsi in un problema serio quando il danno peggiora nel tempo.

Un esempio concreto aiuta a capire la portata del problema. Una piccola infiltrazione dietro il lavandino della cucina, se segnalata subito, richiede magari la sostituzione di un tubo flessibile per pochi euro. Se invece l'inquilino la ignora per settimane, perché "tanto è poca acqua", il legno del mobile sottostante si deteriora, la muffa comincia a diffondersi, e alla fine l'intervento necessario costa molto di più e coinvolge anche elementi che non erano affatto compromessi all'inizio.

In questi casi, la responsabilità dell'aggravamento del danno può ricadere sull'inquilino, proprio perché non ha segnalato tempestivamente un problema di cui era consapevole. Il proprietario può legittimamente contestare, alla riconsegna dell'immobile o durante la locazione stessa, che il danno maggiore deriva dalla mancata segnalazione, non dal guasto originario in sé, che magari sarebbe stato di sua competenza se affrontato per tempo.

La regola pratica, quindi, vale in entrambe le direzioni: così come il proprietario deve intervenire in tempi ragionevoli una volta informato, l'inquilino ha l'obbligo di segnalare tempestivamente ogni anomalia che nota, per iscritto, anche quando sembra un problema minore. Una foto scattata al primo segno di infiltrazione, accompagnata da un messaggio breve al proprietario, protegge l'inquilino da future contestazioni sull'aggravamento del danno, e protegge il proprietario da un intervento che sarebbe potuto costare molto meno se affrontato subito.

Perché tanti inquilini esitano a segnalare i problemi appena li notano? Spesso per timore di sembrare eccessivamente esigenti, o per non voler "disturbare" il proprietario per una questione che sembra piccola. È un timore comprensibile, ma nella pratica conviene sempre superarlo: una segnalazione tempestiva costa un messaggio, mentre un danno aggravato nel tempo può costare centinaia di euro in più, con il rischio concreto di doverli pagare proprio chi ha taciuto troppo a lungo.

Come mettere per iscritto la ripartizione delle spese nel contratto

Molte discussioni su chi paga cosa nascono semplicemente perché il contratto di locazione non specifica nulla oltre al rimando generico alla legge, lasciando ogni valutazione al momento del guasto, quando gli animi sono già tesi. Inserire una clausola dedicata alla manutenzione, chiara e dettagliata, riduce drasticamente il rischio di conflitti futuri.

Una buona clausola contrattuale dovrebbe specificare almeno tre elementi: una soglia di importo sotto la quale l'intervento è considerato piccola manutenzione a carico dell'inquilino (una cifra indicativa, spesso compresa tra i cinquanta e i cento euro per singolo intervento, anche se può variare in base agli accordi tra le parti); l'elenco degli elettrodomestici e degli impianti forniti con la casa, con la relativa data di installazione o di ultima sostituzione, utile per valutare in futuro se un guasto dipenda da vetustà o da uso scorretto; e le modalità di segnalazione dei guasti, specificando che vanno comunicati per iscritto, anche solo tramite messaggio, entro un termine ragionevole dalla scoperta del problema.

Vale la pena anche indicare esplicitamente nel contratto la procedura da seguire per i guasti urgenti: a chi rivolgersi in prima battuta, se esiste un tecnico di fiducia del proprietario da contattare prioritariamente, e in quali termini l'inquilino può procedere autonomamente se non riceve risposta entro un tempo definito, ad esempio 48 o 72 ore per le urgenze reali. Una clausola scritta con questi dettagli funziona da guida pratica per entrambe le parti, evitando che ogni guasto diventi occasione di discussione.

Chi si appresta a firmare un nuovo contratto dovrebbe discutere questi punti prima della firma, non dopo il primo guasto. È anche il momento giusto per verificare come funziona la cauzione affitto e il diritto al rimborso, perché al termine della locazione le trattenute sulla caparra per presunti danni sono spesso legate proprio a discussioni mai chiarite su chi dovesse occuparsi di cosa durante il rapporto.

Un ultimo consiglio pratico, che vale sia per l'inquilino che per il proprietario: conservare sempre le fatture e le ricevute di ogni intervento di manutenzione effettuato durante la locazione, indipendentemente da chi lo abbia pagato. Questo archivio, che richiede pochi minuti da gestire con una semplice cartella digitale, diventa preziosissimo sia in caso di controversia sulla ripartizione delle spese, sia al momento della riconsegna dell'immobile, quando bisogna dimostrare lo stato di manutenzione mantenuto nel tempo.

Domande frequenti

Chi paga la caldaia se si rompe in affitto?

Dipende dalla causa del guasto: se dipende da usura di piccoli componenti (guarnizioni, valvole), la piccola manutenzione è a carico dell'inquilino. Se il guasto riguarda componenti strutturali dell'apparecchio, come la scheda elettronica o il bruciatore, e dipende dalla vetustà della caldaia, la riparazione o sostituzione spettano al proprietario, secondo gli artt. 1575 e 1576 del Codice Civile.

Cosa si intende per piccola manutenzione a carico dell'inquilino?

Sono le riparazioni dipendenti da deterioramenti prodotti dall'uso quotidiano dell'immobile, secondo l'art. 1609 del Codice Civile: sostituzione di guarnizioni, piccoli fusibili, lampadine, cinghie delle tapparelle. Non rientrano in questa categoria i guasti dovuti a vetustà dei materiali o a caso fortuito, che restano sempre a carico del proprietario.

Il proprietario deve intervenire subito per un guasto urgente?

Sì, i guasti che compromettono l'abitabilità dell'immobile, come la mancanza di riscaldamento in inverno o una perdita d'acqua rilevante, vanno segnalati per iscritto e il proprietario deve intervenire in tempi ragionevoli. La ragionevolezza si valuta in base alla gravità concreta: ore per un'emergenza seria, uno o due giorni per un disagio importante ma non immediato.

Cosa fare se il proprietario non interviene?

Dopo un primo sollecito scritto, conviene inviare una comunicazione formale tramite raccomandata A/R o PEC, fissando un termine preciso. Se il problema resta irrisolto e riguarda un guasto urgente, l'inquilino può provvedere direttamente e documentare la spesa, chiedendone poi il rimborso al proprietario, previa comunicazione formale del problema prima di intervenire.

Conclusione

Chi paga riparazioni casa affitto non è mai una domanda a cui rispondere a naso, ma il criterio di fondo, una volta capito, si applica praticamente a ogni situazione: piccola manutenzione da usura quotidiana a carico dell'inquilino, guasti strutturali da vetustà a carico del proprietario, danni da negligenza sempre a carico di chi li ha causati.

La tabella di questo articolo copre i casi più frequenti, dalla caldaia agli infissi, dalla muffa agli impianti, ma il principio resta lo stesso anche davanti a un guasto non elencato: chiedersi da cosa dipende il problema, e non fermarsi alla superficie della situazione. Segnalare tempestivamente ogni anomalia, per iscritto, protegge entrambe le parti da discussioni inutili e da danni che peggiorano nel tempo per colpa del silenzio.

Chi vuole evitare conflitti fin dall'inizio del rapporto di locazione dovrebbe discutere questi aspetti già in fase di firma del contratto, magari inserendo una clausola dedicata con soglie e tempi chiari. E se, nonostante tutto, il rapporto con l'inquilino o il proprietario si complica su altri fronti, come i pagamenti mancati, conviene sapere già in anticipo come agire passo passo con un inquilino moroso, perché anche lì la tempestività fa sempre la differenza.