Capita spesso: un proprietario decide di rimettere a nuovo un appartamento ereditato, o un secondo immobile rimasto fermo per anni, con l'obiettivo di affittarlo. Ne parla con amici o parenti che hanno appena ristrutturato casa propria, sente citare una detrazione del 50%, e imposta il preventivo su quella base. Il problema è che quell'aliquota, nella maggior parte dei casi, non è la sua.
Chi ristruttura un immobile destinato alla locazione, e non la propria abitazione principale, rientra in una fascia di detrazione diversa e più bassa. È una distinzione che la normativa fiscale mantiene da anni, eppure resta poco conosciuta fuori dagli ambienti tecnici, e genera regolarmente preventivi sballati e brutte sorprese in dichiarazione dei redditi. In questa guida vediamo come funziona davvero il bonus ristrutturazione per chi affitta, quanto vale in euro con un esempio concreto, e quali altre agevolazioni si possono affiancare, dal bonus mobili alle novità sulle barriere architettoniche.
Abitazione principale o immobile da affittare: perché l'aliquota cambia
Il bonus ristrutturazione nel 2026 prevede due aliquote distinte in base alla destinazione dell'immobile: 50% per l'abitazione principale, cioè quella dove il proprietario ha la propria residenza, e 36% per tutte le altre unità immobiliari, compresi gli appartamenti destinati alla locazione. È questa seconda aliquota a interessare chi ristruttura per affittare.
La logica del legislatore, storicamente, ha sempre premiato in modo più consistente l'abitazione dove il contribuente vive stabilmente, considerandola l'investimento con maggiore rilevanza sociale rispetto a un immobile che genera reddito da locazione. Non è un giudizio di valore sull'investimento immobiliare in sé, è semplicemente una scelta normativa che si riflette in due percentuali diverse applicate alla stessa identica tipologia di lavori.
Perché questa distinzione sfugge a tanti proprietari? Perché nel linguaggio comune si parla genericamente di "bonus ristrutturazione" o "detrazione al 50%" senza specificare a quale immobile ci si riferisce. Chi ha ristrutturato la propria abitazione principale racconta la propria esperienza, con la propria aliquota, e chi ascolta tende a generalizzare quel numero a qualunque tipo di lavoro edilizio, incluso quello su un immobile destinato all'affitto.
Vale la pena chiarirlo con un esempio pratico, prima ancora di entrare nei dettagli tecnici. Due fratelli ristrutturano, nello stesso anno, due appartamenti identici con lo stesso importo di spesa: uno lo fa sulla casa dove vive con la famiglia, l'altro lo fa su un appartamento ereditato che intende mettere a reddito. A parità di spesa sostenuta, la detrazione finale sarà sensibilmente diversa tra i due, semplicemente per la diversa destinazione dell'immobile.
| Tipo di immobile | Aliquota detrazione | Nota |
|---|---|---|
| Abitazione principale del proprietario | 50% | Residenza anagrafica del contribuente nell'immobile ristrutturato |
| Immobile destinato alla locazione | 36% | Aliquota valida anche per seconde case non locate |
| Bonus mobili collegato ai lavori | 50% | Tetto di spesa proprio di 5.000 euro, distinto da quello della ristrutturazione |
Qual è l'aliquota del bonus ristrutturazione per gli immobili in affitto
Chi ristruttura un immobile per destinarlo alla locazione ha diritto alla detrazione IRPEF del 36% sulle spese di recupero del patrimonio edilizio, un'aliquota confermata dalla Legge di Bilancio 2026 e già in vigore nel 2025. È l'aliquota di riferimento per chiunque non stia ristrutturando la propria residenza principale.
Un aspetto che vale la pena sottolineare subito, perché toglie un dubbio ricorrente: questa aliquota si applica indipendentemente dal fatto che l'immobile venga affittato con contratto a canone libero, a canone concordato, o resti temporaneamente sfitto in attesa di trovare un inquilino. Ciò che conta ai fini dell'aliquota è la destinazione dell'immobile, non la modalità con cui viene poi effettivamente locato, né il regime fiscale con cui verrà tassato il canone una volta incassato.
C'è poi una notizia che molti proprietari accolgono con sollievo: la riduzione ulteriore delle percentuali del bonus ristrutturazione, inizialmente prevista dal 1° gennaio 2026, è stata rinviata al 2027. Significa che, per tutto il 2026, le aliquote restano quelle già note: 50% per l'abitazione principale e 36% per gli altri immobili, senza tagli aggiuntivi rispetto all'anno precedente.
Chi ha programmato lavori proprio a cavallo tra il 2025 e il 2026 può quindi procedere con maggiore serenità sulla pianificazione, sapendo che l'aliquota non cambia nel passaggio d'anno. Resta comunque prudente monitorare gli sviluppi normativi, perché la disciplina fiscale sulle ristrutturazioni è tra le più soggette a modifiche da una Legge di Bilancio all'altra, e quanto vale oggi potrebbe non valere allo stesso modo tra dodici mesi.
Cosa rientra concretamente tra le spese agevolabili al 36%? Le stesse tipologie di intervento previste per il bonus ristrutturazione in generale: manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia vera e propria, oltre a una serie di interventi specifici individuati dalla normativa di settore. La distinzione tra i vari tipi di intervento influisce sulla natura dei lavori ammessi, non sull'aliquota, che resta comunque quella legata alla destinazione dell'immobile.
Un dettaglio pratico, spesso sottovalutato in fase di preventivo: se l'immobile cambia destinazione durante l'iter dei lavori, per esempio perché il proprietario decide di trasferirvi la propria residenza a lavori conclusi, la situazione va valutata caso per caso con un commercialista. Non è automatico che basti un cambio di intenzione a posteriori per ottenere l'aliquota più alta, e conviene sempre avere chiarezza sulla destinazione fin dall'inizio dei lavori.
Qual è il tetto di spesa e come si calcola la detrazione
Il limite massimo di spesa su cui calcolare la detrazione del bonus ristrutturazione è di 96.000 euro per unità immobiliare, indipendentemente dall'aliquota applicata. Su questo tetto si calcola poi la percentuale di detrazione spettante, 50% o 36% a seconda della destinazione dell'immobile.
Attenzione a un equivoco frequente: il tetto di 96.000 euro è lo stesso sia per l'abitazione principale sia per gli altri immobili, cambia solo la percentuale che si applica su quella base. Non esistono due massimali diversi in base alla destinazione, esiste un unico massimale e due aliquote diverse da applicarvi sopra.
Facciamo un esempio di calcolo, dichiaratamente illustrativo, utile solo per capire la logica e non come stima applicabile automaticamente a ogni situazione. Supponiamo una spesa di ristrutturazione di 30.000 euro su un immobile destinato all'affitto: la detrazione spettante, al 36%, sarebbe di 10.800 euro, ripartita in 10 quote annuali di pari importo. Sullo stesso identico intervento, se l'immobile fosse l'abitazione principale del proprietario, la detrazione salirebbe a 15.000 euro, sempre ripartita in 10 quote annuali.
| Voce | Immobile destinato alla locazione | Abitazione principale |
|---|---|---|
| Spesa sostenuta (esempio ipotetico) | 30.000 € | 30.000 € |
| Aliquota applicata | 36% | 50% |
| Detrazione totale spettante | 10.800 € | 15.000 € |
| Rateizzazione | 10 quote annuali da 1.080 € | 10 quote annuali da 1.500 € |
La differenza tra i due scenari, in questo esempio, è di 4.200 euro complessivi: una cifra tutt'altro che marginale, soprattutto se il proprietario aveva impostato il proprio piano finanziario contando erroneamente sull'aliquota più alta. È proprio questo lo scarto che, moltiplicato su interventi più ampi, può mettere in difficoltà chi aveva fatto i conti sbagliati fin dall'inizio.
Come funziona la rateizzazione in pratica? La detrazione non si recupera in un'unica soluzione, ma viene ripartita in 10 quote annuali di pari importo, da far valere nella dichiarazione dei redditi per dieci anni consecutivi. Significa che, sull'esempio appena visto, il proprietario che ristruttura per affittare recupera 1.080 euro l'anno per un decennio, non l'intera cifra subito.
Cosa succede se la spesa sostenuta supera il tetto di 96.000 euro per la stessa unità immobiliare? La detrazione si calcola comunque sul massimale, non sull'intera spesa sostenuta: l'eccedenza resta a carico del proprietario senza alcun beneficio fiscale aggiuntivo. Chi pianifica interventi importanti dovrebbe quindi tenere bene a mente questo limite fin dalla fase di preventivo, per evitare di scoprirlo solo a lavori conclusi.
Un ultimo chiarimento utile: il tetto di 96.000 euro è riferito alla singola unità immobiliare, non al singolo proprietario. Chi possiede più immobili destinati alla locazione, e li ristruttura in anni diversi o contemporaneamente, può applicare il massimale separatamente su ciascuna unità, sempre nel rispetto delle regole generali della detrazione.
Bonus mobili: si può usare anche per un immobile destinato all'affitto
Il bonus mobili, confermato anche per il 2026, riconosce una detrazione IRPEF del 50% sull'acquisto di mobili e grandi elettrodomestici destinati a un immobile oggetto di ristrutturazione, con un tetto di spesa di 5.000 euro. È un'agevolazione valida sia per la prima sia per la seconda casa, quindi utilizzabile anche da chi arreda un appartamento prima di metterlo in affitto.
È un dettaglio che molti proprietari finiscono per trascurare del tutto, magari perché associano il bonus mobili quasi automaticamente alla prima casa, senza sapere che si applica anche a un immobile destinato alla locazione. Chi acquista cucina, elettrodomestici, letti o armadi per arredare l'appartamento appena ristrutturato, prima di consegnarlo a un inquilino, può portare in detrazione fino al 50% della spesa sostenuta, entro il tetto previsto.
Attenzione, però, a non confondere i due tetti di spesa: quello della ristrutturazione vera e propria (fino a 96.000 euro, con aliquota 50% o 36% a seconda della destinazione) e quello del bonus mobili (fino a 5.000 euro, sempre al 50%, indipendentemente dalla destinazione dell'immobile). Sono due plafond distinti, calcolati separatamente, che si sommano tra loro come beneficio complessivo ma non vanno mai fatti confluire nello stesso calcolo.
Qual è la condizione essenziale per accedere al bonus mobili? Serve che l'acquisto di arredi ed elettrodomestici sia collegato a un intervento di ristrutturazione avviato in una data compatibile con quella dell'acquisto stesso, secondo le regole generali dell'agevolazione. In pratica, non basta arredare un immobile qualunque: deve trattarsi dello stesso immobile su cui sono stati effettuati (o sono in corso) i lavori edilizi che danno diritto al bonus ristrutturazione.
Facciamo un esempio pratico, sempre a titolo illustrativo. Un proprietario che ha sostenuto 30.000 euro di lavori di ristrutturazione su un immobile da affittare (con detrazione al 36%, pari a 10.800 euro come visto nell'esempio precedente) acquista poi mobili ed elettrodomestici per 4.000 euro. Su questa seconda spesa, entro il tetto di 5.000 euro, la detrazione del bonus mobili sarebbe pari al 50%, quindi 2.000 euro, ripartiti anch'essi in 10 quote annuali.
Anche in questo caso, come per il bonus ristrutturazione, la detrazione non arriva subito per intero: si recupera nel tempo, attraverso la dichiarazione dei redditi, per l'intera durata prevista dalla rateizzazione. Chi pianifica il budget di arredo dovrebbe considerare questo aspetto insieme al resto del piano finanziario dell'immobile da affittare, magari confrontandosi anche con le strategie di allestimento descritte nella nostra guida su come valorizzare un immobile datato per affittarlo a un canone più alto, dove l'arredo gioca un ruolo diretto sul canone ottenibile.
Cosa è successo al bonus barriere architettoniche
Il bonus per l'abbattimento delle barriere architettoniche non è più un'agevolazione autonoma con un'aliquota propria e più generosa, come accadeva in passato: è stato inglobato nel bonus ristrutturazioni generale, assumendone quindi le aliquote ordinarie del 50% o del 36% a seconda della destinazione dell'immobile.
Cosa cambia, in pratica, per chi ha bisogno di eliminare gradini, installare un ascensore, o allargare un vano porta per motivi di accessibilità? Fino a qualche tempo fa, questi interventi potevano beneficiare di un'aliquota separata, più alta rispetto a quella ordinaria del bonus ristrutturazione. Oggi, invece, rientrano nel calderone generale delle spese di recupero del patrimonio edilizio, con le stesse due aliquote già viste in questo articolo.
Per chi ristruttura un immobile da affittare, questo significa che gli interventi sull'accessibilità seguono la stessa aliquota al 36% di qualunque altro lavoro edilizio compreso nel bonus ristrutturazione, non un'aliquota agevolata a parte. È un cambiamento che pesa soprattutto su chi aveva pianificato interventi di accessibilità contando su una percentuale più alta rispetto a quella oggi effettivamente riconosciuta.
Perché è importante saperlo prima di iniziare i lavori? Perché chi affitta a persone con disabilità, o punta su un target di inquilini per cui l'accessibilità rappresenta un valore aggiunto concreto sull'appetibilità dell'immobile, deve rifare i conti sul reale beneficio fiscale ottenibile, senza contare più su percentuali che oggi non sono più previste in forma autonoma. Il beneficio economico dell'intervento resta comunque valido, va semplicemente ricalcolato con l'aliquota corretta.
Vale la pena ricordare, a questo proposito, che esistono altre agevolazioni fiscali specifiche (efficientamento energetico, rischio sismico) che vanno verificate con un tecnico o un commercialista aggiornato sulla normativa vigente, perché la disciplina di questi bonus settoriali cambia con una certa frequenza e merita sempre un controllo puntuale prima di impostare un preventivo definitivo.
Efficientamento energetico: conviene investirci prima di affittare
L'efficientamento energetico di un immobile destinato alla locazione entra a pieno titolo nel discorso delle agevolazioni fiscali per ristrutturare, ma merita un approfondimento a parte per la complessità delle regole specifiche legate alla classe energetica e ai requisiti tecnici richiesti. Qui ci limitiamo a un quadro generale, senza entrare nel dettaglio delle percentuali applicabili caso per caso.
Perché conviene comunque menzionarlo in questa guida? Perché molti interventi di efficientamento (sostituzione di infissi, isolamento termico, impianti più efficienti) possono in alcuni casi rientrare anche nel bonus ristrutturazione generale appena descritto, con le aliquote del 50% o del 36% viste finora, oltre a eventuali agevolazioni specifiche dedicate proprio al risparmio energetico. La sovrapposizione tra i diversi bonus va sempre verificata caso per caso con un tecnico abilitato o un commercialista, perché le regole di cumulabilità cambiano in base al tipo di intervento e alla normativa in vigore nel momento in cui si eseguono i lavori.
C'è poi un motivo strettamente commerciale, oltre a quello fiscale, per cui vale la pena considerare l'efficientamento energetico quando si ristruttura un immobile da affittare: la classe energetica influisce sempre di più sulla capacità di attrarre inquilini e sul canone effettivamente ottenibile, un tema che meritava un articolo interamente dedicato. Per un'analisi approfondita su quando conviene davvero investire in classe energetica prima di mettere un immobile sul mercato degli affitti, con simulazioni sul rapporto tra spesa e canone atteso, rimandiamo alla guida Efficientamento energetico e classe energetica: conviene investire prima di affittare.
Come pianificare i lavori per sfruttare al meglio le detrazioni disponibili
Pianificare correttamente i lavori significa, prima di tutto, individuare fin dall'inizio la corretta aliquota applicabile (36% per un immobile destinato all'affitto) e costruire il budget su quella base reale, non su cifre generiche sentite raccontare da altri proprietari. È il primo passo che evita gran parte degli errori di preventivo più diffusi.
Da dove partire, concretamente? Dal calcolo della spesa complessiva prevista, confrontata con il tetto massimo di 96.000 euro per unità immobiliare. Chi prevede interventi ampi, magari su un immobile molto datato che richiede lavori strutturali importanti, dovrebbe verificare fin da subito se il costo complessivo rischia di superare questo massimale, per evitare di scoprire solo a fine lavori che una parte della spesa resta senza alcun beneficio fiscale.
Il secondo passo riguarda la documentazione, un aspetto tecnico ma decisivo per non perdere il diritto alla detrazione. Serve conservare con cura tutte le fatture relative ai lavori, insieme ai bonifici parlanti utilizzati per i pagamenti, quelli cioè che riportano causale, dati del beneficiario e dati del richiedente la detrazione secondo le modalità previste dalla normativa. Senza questa documentazione completa, in caso di controllo, la detrazione può essere disconosciuta anche a lavori già conclusi e già portati in dichiarazione.
Terzo passo: separare mentalmente, fin dal preventivo, il budget della ristrutturazione vera e propria da quello dell'eventuale arredo con bonus mobili. Sono due voci di spesa distinte, con tetti distinti, e trattarle come un'unica cifra indistinta porta quasi sempre a errori di calcolo sulla detrazione complessiva ottenibile.
Un quarto elemento, spesso sottovalutato: la tempistica dei lavori rispetto ai propri piani di locazione. Chi sa già di voler affittare l'immobile subito dopo la fine dei lavori dovrebbe organizzare gli acquisti di mobili ed elettrodomestici in modo coerente con le date dei lavori edilizi, per non rischiare di perdere la connessione temporale richiesta dal bonus mobili tra intervento di ristrutturazione e acquisto degli arredi.
Infine, una raccomandazione che vale per qualunque proprietario, indipendentemente dalla dimensione dell'intervento: prima di firmare il primo contratto con l'impresa edile, conviene sempre un confronto con un commercialista per verificare l'aliquota applicabile al proprio caso specifico, il tetto di spesa residuo se sono già stati effettuati altri interventi sullo stesso immobile in anni precedenti, e la compatibilità dei lavori previsti con le tipologie di intervento ammesse dalla normativa vigente.
Quali errori commette chi ristruttura pensando all'aliquota sbagliata
L'errore più frequente, e anche il più costoso, è impostare il budget di ristrutturazione sull'aliquota del 50% quando in realtà, trattandosi di un immobile destinato alla locazione, spetta il 36%. È un errore che spesso emerge solo al momento della dichiarazione dei redditi, quando ormai i lavori sono conclusi e il budget è già stato speso per intero.
Perché capita così spesso? Perché le informazioni sul bonus ristrutturazione che circolano informalmente, tra amici, conoscenti, o anche in preventivi non aggiornati di alcune imprese edili, tendono a citare genericamente "la detrazione al 50%" senza distinguere tra abitazione principale e altri immobili. Chi non approfondisce da fonti ufficiali rischia di costruire tutto il proprio piano finanziario su un numero che, nel proprio caso specifico, semplicemente non si applica.
Il secondo errore comune è dimenticare del tutto il bonus mobili, o peggio, confonderlo con il tetto di spesa della ristrutturazione. Abbiamo visto come i due plafond siano distinti: 96.000 euro per i lavori edilizi, 5.000 euro per mobili ed elettrodomestici. Chi pianifica un unico budget indistinto rischia di non richiedere affatto la detrazione sull'arredo, perdendo un beneficio fiscale reale semplicemente per disattenzione nella fase di progettazione economica dei lavori.
Il terzo errore, forse il più insidioso perché si manifesta solo in un secondo momento, riguarda la documentazione fiscale. Fatture non conservate correttamente, bonifici effettuati senza rispettare il formato "parlante" richiesto dalla normativa, pagamenti in contanti per una parte dei lavori: sono tutte situazioni che possono compromettere il diritto alla detrazione, anche quando l'intervento in sé rientrerebbe pienamente tra quelli agevolabili. Ne vale davvero la pena rischiare l'intero beneficio fiscale per aver risparmiato qualche minuto sulla gestione dei documenti?
C'è infine un quarto errore, meno frequente ma non raro: dare per scontato che tutte le agevolazioni fiscali collegate ai lavori edilizi seguano automaticamente le stesse regole del bonus ristrutturazione generale. Come visto parlando delle barriere architettoniche, non è più così per quell'agevolazione specifica, e non è detto che lo sia per altre misure settoriali legate all'efficienza energetica o al rischio sismico. Ogni bonus ha la propria disciplina, che va verificata singolarmente prima di dare per scontata l'aliquota applicabile.
Chi vuole evitare tutti questi errori insieme dovrebbe partire da un principio semplice: verificare sempre, prima di avviare i lavori, quale aliquota spetta realmente in base alla destinazione dell'immobile, quale tetto di spesa si applica a ciascuna voce, e quale documentazione va conservata fin dal primo pagamento. Non è un esercizio complicato, ma richiede disciplina fin dall'inizio, non solo al momento di compilare la dichiarazione dei redditi.
Domande frequenti
Qual è l'aliquota del bonus ristrutturazione per un immobile destinato all'affitto?
È il 36%, diversa dal 50% riservato all'abitazione principale del proprietario. Questa aliquota, confermata dalla Legge di Bilancio 2026, resta invariata rispetto al 2025, poiché l'ulteriore riduzione prevista dal 1° gennaio 2026 è stata rinviata al 2027.
Qual è il tetto massimo di spesa su cui calcolare la detrazione?
Il limite è di 96.000 euro per unità immobiliare, uguale sia per l'abitazione principale sia per gli altri immobili. Cambia solo la percentuale da applicare su questa base: 50% oppure 36% a seconda della destinazione dell'immobile ristrutturato.
Posso usare anche il bonus mobili se ristrutturo un immobile da affittare?
Sì, il bonus mobili è confermato anche per il 2026 e vale sia per la prima sia per la seconda casa, quindi anche per un immobile destinato alla locazione. La detrazione è del 50% sull'acquisto di mobili ed elettrodomestici, con un tetto di spesa proprio di 5.000 euro.
Cosa è successo al bonus per le barriere architettoniche?
Non è più un'agevolazione autonoma con aliquota separata: è stato inglobato nel bonus ristrutturazioni generale, con le stesse aliquote del 50% (abitazione principale) o del 36% (altri immobili, comprese le locazioni), a seconda della destinazione dell'immobile su cui si interviene.
Conclusione
Ristrutturare un immobile per metterlo in affitto porta con sé un vantaggio fiscale reale, ma su un'aliquota diversa da quella che spesso si dà per scontata. Il 36%, non il 50%, è il punto di partenza corretto per costruire un preventivo affidabile, insieme al tetto di 96.000 euro per unità immobiliare e all'eventuale bonus mobili, con il suo plafond separato di 5.000 euro.
Conoscere in anticipo queste regole evita due problemi opposti ma altrettanto frequenti: un budget sovrastimato, costruito su un'aliquota che non spetta, oppure un beneficio fiscale non richiesto del tutto, per non aver saputo che anche il bonus mobili si applica a un immobile destinato alla locazione. In entrambi i casi, il risultato è lo stesso: meno risorse effettivamente disponibili di quanto pianificato in origine.
Prima di firmare il primo contratto con l'impresa edile, vale sempre la pena verificare con un commercialista l'aliquota applicabile al proprio caso specifico, la documentazione da conservare fin dal primo pagamento, e le eventuali agevolazioni ulteriori legate a efficientamento energetico o accessibilità. Solo con questi numeri chiari si può impostare un piano di ristrutturazione realistico, coerente con l'obiettivo di mettere l'immobile a reddito nel modo più conveniente possibile.
Se stai valutando lavori su un immobile da affittare, il consiglio pratico è semplice: prima di ricevere il primo preventivo dall'impresa edile, fissa un appuntamento con il tuo commercialista per verificare aliquota, tetto di spesa residuo e documentazione richiesta per il tuo caso specifico. Un controllo di trenta minuti, fatto all'inizio, può evitare errori di budget da migliaia di euro a lavori conclusi. E se l'obiettivo finale è affittare l'immobile al miglior canone possibile una volta terminati i lavori, può essere utile leggere anche come calcolare correttamente i redditi da locazione una volta firmato il primo contratto, nella nostra guida su come dichiarare i redditi da affitto nel 730 o Redditi PF.