Problemi Legali

Cosa Fare se l'Inquilino Non Lascia la Casa alla Scadenza del Contratto

Contratto scaduto o disdetta già inviata, ma l'inquilino resta comunque in casa: la procedura da seguire non è quella per morosità, e conoscerla bene fa risparmiare mesi.

Il contratto è scaduto da settimane, magari da mesi. La disdetta era stata inviata nei tempi giusti, con raccomandata A/R o PEC, e l'inquilino non ha mai contestato nulla. Eppure le chiavi non sono ancora tornate, e l'appartamento è ancora lì, occupato, con l'inquilino che continua a viverci come se il contratto fosse ancora in corso.

È una situazione diversa da quella, più nota, dell'inquilino che smette di pagare il canone. Qui il canone magari arriva puntuale ogni mese, ma il problema non è economico: è che l'immobile non viene restituito. E la procedura per affrontarlo, va detto subito con chiarezza, non è quella dello sfratto per morosità che abbiamo già trattato nella nostra guida su sfratto per morosità: la procedura per il proprietario. È una procedura a sé, con presupposti e regole proprie.

Sfratto per finita locazione: in cosa è diverso dallo sfratto per morosità

Quando il contratto è scaduto o è stata data regolare disdetta e l'inquilino non rilascia l'immobile, il proprietario può avviare lo sfratto per finita locazione, disciplinato dall'art. 657 del Codice di Procedura Civile: una procedura distinta da quella per morosità (art. 658 c.p.c.), perché qui il presupposto non è il mancato pagamento ma la semplice scadenza del contratto.

Vale la pena fermarsi su questo punto, perché è la base di tutto quello che segue. Nello sfratto per morosità il proprietario deve dimostrare che l'inquilino non ha pagato i canoni dovuti, e la causa nasce da quell'inadempimento economico. Nello sfratto per finita locazione, invece, il proprietario deve solo dimostrare che il contratto è scaduto, oppure che ha inviato una disdetta valida ed efficace, e che nonostante questo l'immobile non gli è stato restituito.

Perché questa distinzione conta così tanto in pratica? Perché cambia l'intero impianto della causa: cosa va provato in giudizio, quali eccezioni può sollevare l'inquilino, e soprattutto, come vedremo tra poco, quali strumenti di difesa restano preclusi a chi occupa l'immobile senza più alcun titolo. Un proprietario che affronta questa procedura pensando che funzioni come lo sfratto per morosità rischia di istruire male la causa fin dall'inizio, magari raccogliendo prove sui pagamenti quando in realtà il punto centrale è tutt'altro: la scadenza del contratto e l'assenza di rilascio.

C'è poi un aspetto psicologico che vediamo spesso tra i proprietari alle prime armi con questo tipo di situazione. Molti si convincono che, siccome l'inquilino continua a pagare regolarmente, la situazione sia in qualche modo "sotto controllo" e non richieda un intervento formale. Non è così, e lo vedremo più avanti in dettaglio: il pagamento del canone non sana affatto l'occupazione senza titolo, e non impedisce in alcun modo l'avvio della procedura di rilascio.

Ecco una tabella che riassume in modo chiaro le differenze principali tra le due procedure, utile per capire subito in quale delle due situazioni ci si trova realmente:

AspettoSfratto per finita locazione (art. 657 c.p.c.)Sfratto per morosità (art. 658 c.p.c.)
Presupposto della causaContratto scaduto o disdetta già efficace, immobile non restituitoMancato pagamento del canone o degli oneri accessori
Termine di grazia (art. 55 L. 392/1978)Non applicabile: non c'è morosità da sanareApplicabile, l'inquilino può sanare il debito ed evitare la convalida
Oggetto della richiesta economicaIndennità di occupazione (art. 1591 c.c.) ed eventuale maggior dannoCanoni arretrati, oneri non versati, interessi di mora

Come si legge questa tabella, in pratica? Se il tuo problema è che l'inquilino non paga, la strada da seguire è quella descritta nella nostra guida sulla morosità. Se invece il canone arriva regolarmente ma l'immobile non viene restituito dopo la scadenza o la disdetta, sei nel campo di applicazione dell'art. 657 c.p.c., ed è di questa procedura che ci occupiamo da qui in avanti.

Prima della procedura: hai già comunicato correttamente la disdetta?

Prima di avviare qualunque azione legale, il proprietario deve verificare di aver comunicato la disdetta nei tempi e nelle forme corrette, oppure che il contratto sia semplicemente arrivato alla propria scadenza naturale senza necessità di alcuna comunicazione preventiva. Un vizio in questa fase iniziale complica seriamente tutto il resto.

Ci sono in realtà due scenari distinti che portano allo stesso problema pratico. Il primo è quello del contratto che scade da solo, senza che nessuna delle parti abbia dovuto inviare alcuna disdetta, perché magari si tratta dell'ultima scadenza possibile o di un contratto a tempo determinato per il quale non è previsto rinnovo automatico ulteriore. Il secondo, più frequente, è quello in cui il proprietario ha dovuto inviare una disdetta formale per non far rinnovare il contratto, rispettando i termini di preavviso previsti dalla legge o dal contratto stesso.

Perché insistiamo tanto su questo passaggio preliminare? Perché è esattamente qui che nascono la maggior parte delle opposizioni sollevate dagli inquilini in questo tipo di causa. Se la disdetta non è stata inviata nei tempi giusti, o se manca la prova certa della data di invio e ricezione, l'inquilino può sostenere che il contratto si sia in realtà rinnovato automaticamente, e che quindi non ci sia alcun titolo per procedere allo sfratto. A quel punto l'intera causa si complica, perché il giudice deve prima accertare se il contratto fosse davvero scaduto.

Chi non ha ancora affrontato questa fase, o vuole capire nel dettaglio come si comunica correttamente una disdetta, con i tempi di preavviso e un modello di lettera pronto all'uso, trova tutto nella nostra guida su come disdire un contratto di affitto: guida passo passo. E per chi si trova nella posizione del proprietario e vuole capire la differenza tra prima scadenza e scadenze successive, è utile anche la nostra guida su rinnovo o disdetta del contratto di affitto: cosa deve fare il proprietario.

Vale la pena chiedersi, a questo punto: cosa succede se scopri, ripercorrendo le carte, che la disdetta è stata inviata in ritardo o senza una prova certa della ricezione? In quel caso conviene rivolgersi subito a un avvocato prima di avviare qualunque intimazione, perché potrebbe essere necessario valutare strade alternative, o quantomeno preparare la causa sapendo già che l'inquilino potrebbe contestare proprio questo aspetto. Non è un problema da ignorare sperando che non emerga in udienza.

Un ultimo dettaglio pratico, spesso sottovalutato: conviene raccogliere fin da subito tutta la documentazione relativa alla disdetta, comprese le ricevute di ritorno delle raccomandate o le ricevute di consegna della PEC. È materiale che l'avvocato chiederà comunque per istruire l'intimazione, e averlo pronto fa risparmiare tempo prezioso all'inizio della procedura.

Come funziona la procedura di sfratto per finita locazione

La procedura di sfratto per finita locazione si avvia con un atto di intimazione e citazione per convalida, notificato all'inquilino tramite un avvocato, che fissa un'udienza davanti al giudice competente per verificare la scadenza del titolo e ordinare, se non ci sono opposizioni fondate, il rilascio dell'immobile.

Come per lo sfratto per morosità, anche in questo caso il proprietario non può depositare l'atto da solo: serve necessariamente un avvocato iscritto all'albo, che redige e notifica l'intimazione di sfratto e la contestuale citazione per la convalida. Non è un dettaglio secondario, è un requisito procedurale previsto dal codice, e vale identicamente per entrambe le procedure previste dagli artt. 657 e 658 c.p.c.

All'udienza fissata, se l'inquilino non compare oppure non si oppone formalmente alla richiesta, il giudice convalida lo sfratto e fissa un termine per il rilascio dell'immobile. Questo termine, di regola, non supera i sei mesi, ma può essere prorogato fino a un massimo di dodici mesi in presenza di particolari condizioni previste dall'art. 56 della Legge 392/1978, come motivi di salute o situazioni familiari particolarmente gravose che rendono difficile trovare in tempi brevi una nuova sistemazione.

Cosa succede, invece, se l'inquilino si presenta in udienza e contesta la richiesta? Le opposizioni più frequenti in questo tipo di causa riguardano proprio la validità della disdetta, come abbiamo visto nel paragrafo precedente, oppure la data effettiva di scadenza del contratto, magari per contestazioni sulla registrazione o su presunti accordi verbali di proroga mai formalizzati per iscritto. Se l'opposizione è seria e documentata, la causa può trasformarsi in un giudizio ordinario più lungo, anche se il giudice può comunque concedere una convalida provvisoria che tutela nel frattempo il proprietario.

È diverso, però, il caso in cui l'inquilino si limiti a non presentarsi, o si presenti senza sollevare eccezioni concrete, magari semplicemente chiedendo più tempo per organizzare il trasloco. In questi casi, che sono anche i più frequenti nella pratica quando non ci sono contestazioni reali sul titolo, la convalida arriva rapidamente e la procedura prosegue verso l'esecuzione.

Dopo la convalida, se l'inquilino non rilascia spontaneamente l'immobile entro il termine fissato, il proprietario deve notificare il precetto, l'atto che intima formalmente il rilascio prima di procedere all'esecuzione forzata. Solo a quel punto entra in gioco l'ufficiale giudiziario, che fissa uno o più accessi presso l'immobile, se necessario con l'assistenza della forza pubblica, per liberare materialmente i locali.

Ti stai chiedendo se, arrivati a questo punto, tutto proceda comunque in tempi rapidi? Non sempre, e ne parliamo con maggiore dettaglio più avanti, quando affrontiamo i tempi realistici dell'intera procedura. Per ora basti dire che la convalida non equivale al rilascio immediato: è un passaggio fondamentale, ma non l'ultimo.

Perché qui non esiste il "termine di grazia" previsto per la morosità

Nello sfratto per finita locazione l'inquilino non può chiedere il termine di grazia previsto dall'art. 55 della Legge 392/1978, perché quello strumento serve a sanare una morosità, e qui semplicemente non c'è alcuna morosità da sanare: il contratto è finito, punto.

Questo è forse l'aspetto che genera più confusione tra chi conosce già, magari per esperienza diretta o per aver letto la nostra guida sulla procedura per morosità, il meccanismo del termine di grazia. In quella procedura l'inquilino moroso può, fino a un certo momento del giudizio, pagare integralmente quanto dovuto e ottenere che il giudice non proceda alla convalida, salvando così il rapporto di locazione. È una possibilità pensata specificamente per chi è in ritardo con i pagamenti ma vuole e può rimediare.

Nello sfratto per finita locazione questa logica non ha semplicemente senso applicativo. Non esiste un debito da estinguere, perché il problema non è economico: il contratto è scaduto, oppure è stata inviata una disdetta valida, e l'inquilino continua a occupare l'immobile senza più alcun titolo giuridico che glielo permetta. Non c'è nulla che l'inquilino possa "pagare" per sanare la sua posizione, perché la sua posizione non dipende da un pagamento mancato.

Perché è importante che il proprietario conosca bene questa differenza? Perché capita, e non raramente, che l'inquilino stesso, magari mal consigliato o semplicemente confuso, si presenti in udienza offrendo di pagare qualcosa in più, o proponendo un accordo economico, pensando che questo possa in qualche modo fermare la procedura come accadrebbe in una causa per morosità. Un proprietario consapevole della differenza tra le due procedure sa che questa offerta, per quanto possa sembrare allettante, non ha alcun effetto automatico sulla convalida dello sfratto, che resta legata unicamente alla scadenza del titolo.

C'è un altro effetto pratico di questa differenza, che vale la pena sottolineare. Proprio perché non esiste un termine di grazia da far valere, le opposizioni dell'inquilino in questo tipo di causa tendono a concentrarsi quasi esclusivamente sulla validità della disdetta o sulla data di scadenza del contratto, come già visto in precedenza. Se questi elementi sono solidi e ben documentati fin dall'inizio, il margine di manovra per l'inquilino si riduce sensibilmente rispetto a una causa per morosità, dove invece il pagamento tardivo resta sempre un'arma difensiva concreta fino a un certo punto del giudizio.

L'indennità di occupazione: cosa ti deve l'inquilino nel frattempo

Durante tutto il periodo in cui l'inquilino resta nell'immobile oltre la scadenza del contratto, senza più alcun titolo per farlo, è comunque tenuto a corrispondere al proprietario un'indennità di occupazione, equivalente al canone pattuito, fino alla riconsegna effettiva dell'immobile (art. 1591 c.c.).

È un punto che molti proprietari faticano a inquadrare correttamente, perché nella pratica quotidiana l'inquilino continua magari a versare esattamente la stessa cifra di sempre, con lo stesso bonifico mensile a cui era abituato. Cosa cambia, allora, dal punto di vista giuridico? Cambia la natura di quella somma: non è più un canone di locazione, perché il contratto è terminato, ma un'indennità di occupazione, dovuta proprio perché l'immobile viene occupato senza più alcun titolo legittimo.

Facciamo un esempio concreto, puramente illustrativo, per capire come funziona questo calcolo nella pratica. Supponiamo un canone mensile di 800 euro. Se l'inquilino resta nell'immobile 4 mesi oltre la scadenza del contratto, senza alcun titolo, deve al proprietario un'indennità di occupazione pari a 3.200 euro, calcolata semplicemente moltiplicando il canone mensile per i mesi di occupazione senza titolo, oltre all'eventuale maggior danno se il proprietario riesce a dimostrarlo.

Perché è importante documentare con precisione ogni mese di occupazione senza titolo, invece di limitarsi a un conteggio approssimativo? Perché questo importo, insieme all'eventuale maggior danno di cui parliamo nel paragrafo successivo, è proprio quello che il proprietario può far valere in giudizio, e che il giudice può liquidare nella stessa causa di sfratto, senza bisogno di un'azione separata. Un conteggio impreciso o non documentato rende più debole questa richiesta, ed espone il proprietario al rischio di ottenere meno di quanto effettivamente dovuto.

Vale la pena chiedersi: cosa succede se l'inquilino, durante questi mesi di occupazione senza titolo, smette anche di pagare quella che ormai è un'indennità e non più un canone? In questo caso, va detto con chiarezza, la situazione si complica ulteriormente, perché al mancato rilascio si aggiunge anche il mancato pagamento dell'indennità dovuta. Conviene, in questi frangenti, documentare separatamente e con precisione ogni mensilità non versata, proprio come si farebbe per una morosità vera e propria, in modo da poter far valere entrambi gli aspetti nella stessa procedura.

Un ultimo aspetto pratico da tenere presente: l'indennità di occupazione va calcolata fino al momento della riconsegna effettiva dell'immobile, non fino alla data della sentenza di convalida. Questo significa che, se tra la convalida e il rilascio materiale passano altri mesi, come vedremo più avanti parlando dei tempi realistici della procedura, l'indennità continua a maturare per tutto quel periodo aggiuntivo, fino a quando le chiavi non vengono effettivamente restituite.

Quando puoi chiedere anche il maggior danno, oltre l'indennità

Oltre all'indennità di occupazione, il proprietario può chiedere anche il risarcimento del maggior danno se riesce a dimostrare un pregiudizio economico concreto superiore all'indennità stessa, ad esempio la perdita di un'occasione di affitto a un canone più alto con un altro inquilino già pronto a subentrare.

Questo è un aspetto che vediamo spesso trascurato, forse perché richiede uno sforzo probatorio in più rispetto alla semplice richiesta dell'indennità, che invece è quasi automatica una volta accertata l'occupazione senza titolo. Il maggior danno, al contrario, non si presume: va dimostrato con elementi concreti, non basta affermare genericamente di aver subito un danno economico più ampio rispetto al canone perso.

Qual è, in pratica, l'esempio più tipico di questa situazione? Il proprietario che aveva già trovato un nuovo inquilino disposto a firmare un contratto a un canone superiore, magari con una proposta scritta o un accordo preliminare già formalizzato, e che ha dovuto rinunciare a quell'occasione proprio perché l'immobile era ancora occupato dall'inquilino uscente. In questo caso la differenza tra il nuovo canone potenziale e l'indennità di occupazione effettivamente percepita può essere richiesta come maggior danno, a condizione di poterla documentare con elementi concreti e non con semplici stime generiche.

Perché è così importante avere prove solide, in questo caso specifico? Perché il giudice, senza documentazione concreta, non riconosce automaticamente alcun maggior danno oltre all'indennità base. Una dichiarazione generica del tipo "avrei potuto affittare a un canone più alto" non basta: servono elementi tangibili, come una proposta scritta ricevuta da un potenziale nuovo inquilino, un annuncio pubblicato con un canone superiore già concordato con qualcuno, o altre prove che dimostrino concretamente l'occasione mancata.

Vale la pena chiedersi, a questo punto, se convenga sempre inseguire questa strada anche quando le prove sono deboli. Nella nostra esperienza, quando il maggior danno non è facilmente dimostrabile con documenti concreti, conviene concentrare gli sforzi sulla richiesta dell'indennità di occupazione, che è comunque un diritto solido e quasi certo, piuttosto che appesantire la causa con una richiesta di maggior danno destinata probabilmente a essere respinta per mancanza di prove adeguate.

Tempi realistici di tutta la procedura fino al rilascio

I tempi complessivi dello sfratto per finita locazione, dalla notifica dell'intimazione fino al rilascio effettivo dell'immobile, variano molto a seconda del tribunale competente e dell'eventuale opposizione dell'inquilino, ma anche in assenza di contestazioni possono facilmente superare i sei mesi, considerando udienza, termine per il rilascio ed esecuzione materiale.

Come si articolano concretamente questi tempi? Dopo la notifica dell'atto, passano generalmente alcune settimane o mesi prima della prima udienza, a seconda del carico di lavoro del tribunale competente. Se all'udienza non ci sono opposizioni, il giudice convalida lo sfratto e fissa il termine per il rilascio, che come abbiamo visto non supera generalmente i sei mesi, salvo proroga fino a dodici mesi nei casi particolari previsti dalla legge.

Cosa succede, invece, se l'inquilino non lascia spontaneamente l'immobile allo scadere di quel termine? A quel punto il proprietario deve notificare il precetto, e solo dopo questo passaggio l'ufficiale giudiziario può fissare il primo accesso per l'esecuzione materiale del rilascio. Non è raro che al primo accesso l'inquilino chieda o ottenga un rinvio, magari documentando difficoltà oggettive nel trovare una nuova sistemazione, oppure che l'ufficiale giudiziario abbia altri rilasci programmati nella stessa giornata e non riesca a completare l'accesso previsto.

Perché conviene essere realistici fin dall'inizio su questi tempi, invece di aspettarsi un rilascio rapido? Perché un proprietario che si aspetta di riottenere l'immobile in poche settimane rischia di prendere decisioni affrettate, magari promettendo l'appartamento a un nuovo inquilino con una data di consegna troppo ravvicinata, salvo poi trovarsi in difficoltà se la procedura si allunga per rinvii o per il carico di lavoro del tribunale.

Quando l'inquilino non collabora nemmeno dopo il primo accesso, l'ufficiale giudiziario può richiedere l'assistenza della forza pubblica per completare l'esecuzione. Anche questo passaggio, che molti proprietari considerano il punto di arrivo scontato, richiede spesso ulteriori settimane di coordinamento tra ufficio giudiziario e forze dell'ordine, specie nelle città con più procedimenti di questo tipo pendenti contemporaneamente.

Vale la pena ricordare, infine, che durante tutta questa fase, dalla convalida fino al rilascio materiale, l'indennità di occupazione continua a maturare mese per mese, come visto in precedenza. Questo non elimina il disagio pratico di non poter disporre dell'immobile, ma quantomeno garantisce al proprietario un credito documentabile per l'intero periodo di attesa, credito che potrà far valere insieme al resto delle spese sostenute per la procedura.

Errori comuni da evitare

Il primo errore, e anche il più frequente, è non aver comunicato la disdetta nei tempi e nelle forme corrette, complicando l'intera procedura fin dall'inizio proprio perché l'inquilino può contestare la validità stessa del titolo su cui si basa la richiesta di rilascio.

Come abbiamo visto, questo vizio iniziale espone il proprietario al rischio che il giudice debba prima accertare se il contratto fosse davvero scaduto, prima ancora di entrare nel merito della richiesta di rilascio. È un errore che si previene facilmente, verificando con cura, già molto prima della scadenza contrattuale, i termini di preavviso e la forma corretta della comunicazione da inviare, come spiegato nella nostra guida dedicata alla disdetta.

Il secondo errore, altrettanto diffuso, è pensare che, siccome l'inquilino continua a pagare il canone regolarmente, non si possa comunque procedere con lo sfratto. Non è così: una volta scaduto il contratto o efficace la disdetta, il pagamento regolare di quella che ormai è un'indennità di occupazione non sana in alcun modo la mancata restituzione dell'immobile. Il proprietario ha comunque diritto a riottenere il possesso dell'immobile, indipendentemente dalla puntualità dei versamenti ricevuti nel frattempo.

Perché questo errore è particolarmente insidioso? Perché genera un falso senso di tranquillità. Il proprietario che riceve regolarmente il bonifico mensile tende a rimandare l'avvio della procedura, magari sperando che l'inquilino si organizzi da solo per trovare una nuova sistemazione. I mesi passano, e quello che sembrava un piccolo ritardo si trasforma in un'occupazione protratta, con tutte le complicazioni pratiche che ne derivano, comprese quelle legate a un eventuale nuovo inquilino già in attesa dell'immobile.

Il terzo errore riguarda la documentazione: sottovalutare la necessità di documentare fin da subito ogni comunicazione inviata e ogni importo versato durante il periodo di occupazione senza titolo. Molti proprietari, proprio perché il rapporto con l'inquilino resta apparentemente civile e non conflittuale, non tengono traccia precisa di quando è scaduto il contratto, di quando è stata inviata la disdetta e di quanto è stato versato mese per mese come indennità di occupazione.

Cosa succede quando questa documentazione manca o è incompleta? Il proprietario si ritrova, al momento di rivolgersi all'avvocato, a dover ricostruire a memoria una cronologia che invece dovrebbe essere già pronta e verificabile con date certe. Questo non solo rallenta l'avvio della procedura, ma indebolisce anche la richiesta economica relativa all'indennità di occupazione e all'eventuale maggior danno, che come abbiamo visto richiede prove concrete per essere riconosciuta dal giudice.

Un quarto errore, meno discusso ma comunque ricorrente, è affidarsi a comunicazioni informali con l'inquilino, magari messaggi o telefonate, per sollecitare il rilascio, senza mai formalizzare per iscritto la richiesta. Anche se il rapporto resta cordiale, conviene sempre raddoppiare ogni sollecito verbale con una comunicazione scritta, con data certa, proprio per costruire fin da subito un fascicolo solido nel caso in cui sia necessario procedere legalmente.

Domande frequenti

Che differenza c'è tra sfratto per finita locazione e sfratto per morosità?

Lo sfratto per finita locazione (art. 657 c.p.c.) si basa sulla scadenza del contratto o su una disdetta già efficace, mentre lo sfratto per morosità (art. 658 c.p.c.) si basa sul mancato pagamento del canone. Sono procedure distinte, con presupposti e possibili difese differenti per l'inquilino.

L'inquilino che resta oltre la scadenza deve comunque pagare qualcosa?

Sì. Anche se il contratto è scaduto, l'inquilino che resta nell'immobile senza titolo deve corrispondere al proprietario un'indennità di occupazione pari al canone pattuito (art. 1591 c.c.), fino alla riconsegna effettiva dell'immobile, oltre all'eventuale maggior danno se dimostrato.

Quanto tempo ha l'inquilino per lasciare la casa dopo la convalida?

Il giudice fissa un termine per il rilascio, di regola non superiore a sei mesi, prorogabile fino a un massimo di dodici mesi in presenza di particolari condizioni previste dall'art. 56 della Legge 392/1978, come motivi di salute o situazioni familiari gravose.

Posso chiedere un risarcimento oltre all'indennità di occupazione?

Sì, se riesci a dimostrare un maggior danno concreto, ad esempio la perdita documentata di un'occasione di affitto a un canone più alto con un altro inquilino già pronto a subentrare. Senza prove concrete, il giudice riconosce generalmente solo l'indennità base.

Conclusione

Quando il contratto è scaduto, o la disdetta è già stata comunicata correttamente, ma l'inquilino non lascia l'immobile, il proprietario ha uno strumento legale preciso da attivare: lo sfratto per finita locazione, disciplinato dall'art. 657 c.p.c., una procedura diversa da quella per morosità, con regole proprie e senza possibilità per l'inquilino di invocare il termine di grazia.

Conoscere questa distinzione fin dall'inizio evita due errori speculari: trattare la situazione come una morosità quando non lo è, oppure lasciar correre i mesi convinti che il pagamento regolare del canone risolva da solo il problema del rilascio mancato. Nel frattempo, ricordalo bene, l'inquilino resta comunque tenuto a versare l'indennità di occupazione, e ogni mese di attesa va documentato con precisione.

Se il problema che stai vivendo riguarda invece un inquilino che non paga più, la procedura corretta da seguire è quella descritta nella nostra guida su sfratto per morosità: la procedura per il proprietario. Se invece devi ancora inviare la disdetta e vuoi essere certo di farlo nei tempi e nelle forme giuste, parti dalla nostra guida su come disdire un contratto di affitto: guida passo passo.

Se ti trovi già in questa situazione, con il contratto scaduto e l'immobile ancora occupato, non aspettare che passino altri mesi sperando in una soluzione spontanea. Raccogli fin da subito le prove della disdetta o della scadenza contrattuale, tieni traccia precisa di ogni versamento ricevuto come indennità di occupazione, e rivolgiti a un avvocato specializzato in diritto locatizio per valutare insieme se avviare l'intimazione di sfratto. Prima parti con una documentazione solida, più la procedura, per quanto richieda comunque i suoi tempi tecnici, potrà svolgersi senza intoppi evitabili.